Sentenza n. 212/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del diniego di accesso agli atti perfezionatosi il 25.09.2025 sull’istanza inviata a mezzo p.e..c il 26.08.2025 e ricevuta dalla PA in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso trasmessa il 26 agosto 2025. Dopo avere presentato memoria e documentazione a seguito del preavviso di rigetto relativo alla domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, aveva chiesto di visionare ed estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo, compresa l'eventuale nuova comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990 e l'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la nota della Questura e la documentazione attestante che il procuratore del ricorrente era stato invitato a presentarsi presso l'Ufficio Immigrazione per esercitare il diritto di accesso. Il delegato del difensore ha quindi visionato gli atti disponibili, rinunciando all'estrazione di copie perché nel fascicolo non risultava un provvedimento definitorio dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo comprovato che l'amministrazione aveva soddisfatto l'istanza ostensiva mediante la messa a disposizione del fascicolo e la consentita visione degli atti. Il giudice ha inoltre precisato che, in caso di inesistenza di un determinato atto, non è possibile ordinare l'accesso, poiché il documento amministrativo ostensibile deve essere già formato, esistente, determinato o determinabile e detenuto dall'amministrazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e delle circostanze del caso concreto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale disposizione relativa al preavviso di rigetto e all'eventuale nuova comunicazione nell'ambito del procedimento per il permesso di soggiorno.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego o il silenzio-diniego sull'accesso, l'amministrazione dimostra di avere messo a disposizione del richiedente gli atti oggetto dell'istanza, consentendone la visione e l'eventuale estrazione di copia.
- L'accesso documentale presuppone l'esistenza di un documento amministrativo già formato, determinato o almeno determinabile e detenuto dall'amministrazione; non può essere ordinato per ottenere un atto inesistente o per imporre la formazione di un nuovo documento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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