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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18633/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Nel corso di un’esecuzione forzata immobiliare promossa da un creditore nei confronti di beni immobili siti in Roma e asseritamente appartenenti allo Stato estero, il proprietario dei beni ha dedotto l’impignorabilità per immunità giurisdizionale degli Stati esteri, invocando il diritto internazionale consuetudinario e la Convenzione di New York del 2 dicembre 2004, sostenendo che gli immobili fossero destinati a funzioni sovrane o comunque a fini pubblicistici, in particolare a residenza dell’ambasciatore. A seguito della revoca della sospensione dell’esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione, la parte esecutata ha proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., ha promosso reclamo avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e, contestualmente, ha instaurato il giudizio di merito chiedendo dichiararsi la non assoggettabilità a espropriazione del bene. Con il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ha quindi chiesto alla Corte di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano e l’impignorabilità dell’immobile ex art. 19, comma 1, lett. c), della Convenzione di New York del 2004. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del regolamento e, in subordine, la sua infondatezza. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile nel processo esecutivo né nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione, poiché una volta iniziata l’esecuzione la cognizione delle opposizioni appartiene al giudice ordinario. Ha inoltre respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per mancanza di elementi idonei a dimostrare mala fede o colpa grave.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell’ambito di un processo esecutivo immobiliare e dell’opposizione all’esecuzione. Ha affermato che, secondo consolidato orientamento, il rimedio di cui all’art. 41 c.p.c., letto in combinato disposto con l’art. 367 c.p.c., è circoscritto al processo di cognizione e non è proponibile quando l’esecuzione forzata sia già iniziata, neppure se siano pendenti opposizioni esecutive incidentali. La Corte ha richiamato numerosi precedenti conformi e ha distinto il caso del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ritenuto invece diverso perché dotato di natura non esclusivamente esecutiva. Conseguentemente, ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti. È stata infine rigettata la domanda di condanna per responsabilità aggravata, poiché il mero rigetto del ricorso non basta a integrare mala fede o colpa grave.

Norme richiamate

  • art. 615, secondo comma, c.p.c.

    opposizione all’esecuzione

    viene richiamato come base dell’opposizione proposta nell’ambito del processo esecutivo, ma non consente di rendere ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione una volta iniziata l’esecuzione.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    è menzionato per indicare il reclamo proposto avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

  • art. 367 c.p.c.

    letto in combinato con l’art. 41 c.p.c., è interpretato nel senso che il regolamento preventivo di giurisdizione è confinato al processo di cognizione e non è ammissibile nel processo esecutivo.

  • art. 41 c.p.c.

    non può essere utilizzato per sollevare la questione di giurisdizione in pendenza di un processo esecutivo o di opposizioni incidentali all’esecuzione.

  • art. 19, comma 1, lett. c), della Convenzione di New York del 2 dicembre 2004

    è richiamato dalla parte ricorrente come fondamento dell’impignorabilità del bene, ma la Corte non entra nel merito di tale profilo per la preliminare inammissibilità del regolamento.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata è rigettata perché non emergono elementi di mala fede o colpa grave; non è sufficiente la sola soccombenza.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come parametro che spiega la peculiarità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, diverso dal processo esecutivo in senso stretto.

  • art. 548 c.p.c.

    viene richiamato quale esempio di giudizio di cognizione connesso all’esecuzione ma dotato di autonomia tale da rendere ammissibile il regolamento di giurisdizione.

  • art. 549 c.p.c.

    è menzionato per evidenziare che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo si conclude con sentenza soggetta ai normali rimedi impugnatori.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile quando sia già pendente un processo esecutivo, perché l’art. 41 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 367 c.p.c., si riferisce al solo processo di cognizione.
  • La stessa inammissibilità vale per le opposizioni incidentali all’esecuzione: una volta iniziata l’esecuzione, la cognizione delle relative opposizioni spetta al giudice ordinario e non può essere anticipata tramite regolamento di giurisdizione.
  • La distinzione decisiva non è data dal fatto che la controversia sorga in occasione dell’esecuzione, ma dalla natura del procedimento: se il giudizio ha autonoma consistenza cognitiva e si conclude con sentenza di merito, il regolamento può essere ammissibile; se invece resta interno al processo esecutivo, no.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. richiede elementi specifici di mala fede o colpa grave; non è sufficiente il semplice rigetto dell’istanza o del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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