Cassazione Civile, Ordinanza n. 32358/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di condanna al pagamento di euro 40.247,48 proposta da un soggetto che assumeva di vantare un credito verso il de cuius, credito documentato da scritture di riconoscimento del debito. Il Tribunale aveva accolto la domanda in contumacia del convenuto originario. In appello, il convenuto aveva dedotto la nullità della citazione di primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.; la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità e ordinato la rinnovazione dell'atto, poi riassunto nei confronti degli eredi del convenuto deceduto, ma aveva infine rigettato l'appello. In cassazione gli eredi deducevano: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie formulate in appello e violazione dell'art. 356 c.p.c., sostenendo che la nullità della citazione di primo grado avrebbe imposto una rimessione in termini; 2) violazione degli artt. 164, 291 e 307 c.p.c. per non avere la Corte d'appello dichiarato l'estinzione del giudizio, assumendo la nullità/inesistenza della notifica dell'atto di citazione in rinnovazione nei confronti del convenuto contumace; 3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la scrittura del 31 luglio 2012 non costituiva riconoscimento di debito ma, al più, riconoscimento di un credito in favore del resistente e che essa avrebbe comunque novato/sostituito la precedente dichiarazione dell'11 maggio 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva i capitoli di prova testimoniale e non consentiva di valutarne la decisività. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata trascrizione integrale e localizzazione della relata di notifica asseritamente invalida; inoltre la Corte ha osservato che la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius non impone la rinnovazione dell'atto introduttivo, ma solo delle attività difensive conseguenziali, e che nel caso concreto gli appellanti avevano comunque esercitato le proprie difese in appello, sicché non vi era lesione concreta del diritto di difesa. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale documentale e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, oltre a essere assertivo nel sostenere la natura novativa della scrittura del 2012. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con onere dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c.
La sua omissione integra un vizio della vocatio in ius che rende nulla la citazione di primo grado; tuttavia il vizio non comporta automaticamente la rinnovazione dell'atto di evocazione, ma solo delle attività difensive conseguenziali.
art. 356 c.p.c.
Invocato per sostenere il diritto alla trattazione delle istanze istruttorie in appello dopo la nullità del primo grado; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di autosufficienza.
art. 164 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti della nullità della citazione e alla rinnovazione dell'atto.
art. 291 c.p.c.
Richiamato in relazione alla rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 307 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estinzione del processo in caso di omessa o invalida rinnovazione, ma la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale base del procedimento camerale definito con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si deduce l'omessa valutazione di prove o la nullità di atti processuali occorre riportare il contenuto rilevante dei documenti, dei capitoli di prova e delle notifiche, nonché indicarne la collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile.
- La nullità della citazione di primo grado per omissione dell'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. non determina automaticamente la rinnovazione dell'intero atto introduttivo, ma soltanto la rinnovazione delle attività difensive che da esso dipendono e che non siano state concretamente esercitate.
- Se la parte, nonostante il vizio originario del primo grado, ha potuto svolgere compiutamente le difese in appello, manca una lesione concreta del diritto di difesa idonea a fondare l'accoglimento della censura processuale.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti del vizio di motivazione nei ristretti casi oggi consentiti.
- La deduzione della natura novativa di una scrittura privata richiede una critica specifica e puntuale della motivazione di merito; una contestazione meramente assertiva o alternativa della lettura documentale è inammissibile.
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