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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06011/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto pluriaggravato. I ricorsi contenevano quattro motivi comuni e sovrapponibili: 1) si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come furto consumato e non tentato, sostenendo che l'azione sarebbe rimasta nella fase del tentativo; 2) si contestava la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e n. 7 c.p.; 3) si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) si censurava il giudizio di comparazione tra circostanze opposte. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o comunque non consentiti in sede di legittimità, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua su consumazione del reato, aggravanti e diniego del 131-bis, e che il bilanciamento delle circostanze appartiene al merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto infondati i motivi sulla consumazione del furto, sulla sussistenza delle aggravanti, sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto e sul giudizio di comparazione, osservando in particolare che il controllo esercitato sulla condotta criminosa non era tale da impedire la consumazione, che la videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, che era contestata l'aggravante della violenza sulle cose e non quella dei mezzi fraudolenti, che il 131-bis era ostato dalle aggravanti riconosciute e dal valore non irrisorio della refurtiva, e che il bilanciamento delle circostanze è valutazione discrezionale di merito non sindacabile se sorretta da motivazione non illogica.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, qualificato come consumato e non tentato.

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.

    aggravanti contestate e riconosciute, rispettivamente per violenza sulle cose e per esposizione delle cose alla pubblica fede.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la presenza delle aggravanti, per il valore non irrisorio della refurtiva e per la complessiva gravità della condotta.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato in relazione all'aggravante della violenza sulle cose, non dei mezzi fraudolenti.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    richiamato in relazione all'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede; la videosorveglianza non la esclude perché non impedisce immediatamente il reato.

Massime di principio

  • Nel furto, la consumazione si realizza quando la cosa viene sottratta e passa nella disponibilità esclusiva dell'agente; non è necessario che il possesso sia protratto a lungo né che i beni siano trasferiti in un diverso luogo, se l'apprensione integra già il dominio autonomo sulla res.
  • Il tentativo di furto è escluso quando il controllo dell'azione da parte di terzi o della polizia non sia continuo, completo e costante, ma solo accidentale, occasionale o estemporaneo.
  • L'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un sistema di videosorveglianza, se questo non impedisce immediatamente l'azione criminosa e serve solo a una successiva identificazione degli autori.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; è sufficiente una motivazione che dia conto dell'adeguatezza della pena irrogata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere negata quando concorrano aggravanti significative, il valore del bene sottratto non sia trascurabile e la condotta complessiva riveli una gravità incompatibile con la causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoParticolare tenuità del fatto

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