Cassazione Civile, Ordinanza n. 29542/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il classamento catastale e la rendita di due fabbricati siti in Bergamo, uno in comproprietà di una fondazione e adibito a casa di cura, l’altro in proprietà superficiaria di una società di leasing con area di sedime in capo a un’altra fondazione e destinato a servizi socio-sanitari-assistenziali. In esito a procedure DOCFA e a lavori di fusione, ampliamento e demolizione parziale, gli immobili erano stati riclassati dall’Ufficio dalla categoria B/1 alla categoria D/4, con sensibile aumento delle rendite. Le contribuenti avevano impugnato gli atti e avevano ottenuto accoglimento in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo che la natura non lucrativa delle attività svolte, l’appartenenza a fondazioni ONLUS e la copertura pubblica di parte rilevante dei costi escludessero il classamento in D/4. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che il fine di lucro delle attività e la natura soggettiva degli enti non potevano incidere sulla classificazione, che doveva dipendere dalle caratteristiche oggettive e strutturali degli immobili e dalla loro destinazione ordinaria e funzionale. Le resistenti eccepivano anche l’inammissibilità del ricorso per asserita mancata censura di tutte le rationes decidendi, eccezione disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità: la terza argomentazione della sentenza di merito era solo ipotetica e quindi obiter dictum, mentre la doglianza dell’Agenzia investiva unitariamente i profili soggettivi e oggettivi posti a base della decisione. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso perché il giudice d’appello non si era attenuto ai principi sul classamento catastale: la categoria deve essere determinata in base alle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche dell’immobile, alla sua destinazione ordinaria e alla potenzialità reddituale, senza che rilevino il carattere pubblico o privato del proprietario, la qualifica di ONLUS o la natura non lucrativa dell’attività concretamente svolta, salvo che tali elementi si traducano in effettive caratteristiche strutturali dell’unità immobiliare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249
richiamato come norma sulla disciplina del classamento catastale, ma la Corte ha valorizzato soprattutto i criteri oggettivi di classificazione e non la natura soggettiva del titolare o dell’ente.
artt. 4, 6, 8 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati dal ricorrente a fondamento della censura; la Corte li legge in coerenza con il principio per cui il classamento dipende dalla natura oggettiva del bene e dalla sua destinazione funzionale.
art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe."
il classamento va compiuto guardando alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche influenti sul reddito, accertate con riferimento all’unità immobiliare e non alla soggettività del proprietario.
art. 62 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
la destinazione ordinaria è definita da consuetudini locali e caratteristiche costruttive, dunque da parametri oggettivi dell’immobile.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
citato per il deposito di memoria nella fase camerale del giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
usato per incardinare la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130
richiamato quale base del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Massime di principio
- Nel classamento catastale la regola decisiva è l’oggettività del bene: contano le caratteristiche costruttive e tipologiche dell’immobile, la sua destinazione ordinaria e la sua potenzialità reddituale, non la qualità soggettiva del proprietario o del soggetto che vi esercita l’attività.
- Il fine di lucro o la natura non lucrativa dell’ente possono assumere rilievo solo se si riflettono in caratteristiche strutturali dell’immobile; non bastano, da soli, a determinare o escludere una categoria catastale speciale.
- La concreta attività svolta nell’immobile è, al più, un elemento complementare o rafforzativo dell’accertamento oggettivo, ma non può sostituirlo né diventarne il criterio esclusivo.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni meramente ipotetiche o svolte ad abundantiam, perché prive di incidenza sulla ratio decidendi e sul dispositivo della sentenza.
- Per gli immobili appartenenti a categorie speciali, la classificazione richiede una verifica preliminare dell’inidoneità delle categorie ordinarie e un accertamento della concreta conformazione del bene rispetto alla destinazione funzionale da attribuire.
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