Cassazione Penale, Ordinanza n. 26767/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non configurabile l'errore manifesto nella qualificazione giuridica denunciata e confermando quindi la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti, deducendo entrambe le censure incentrate sulla qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto. In particolare, il ricorso contestava la qualificazione del fatto come rapina impropria consumata e ne prospettava la riqualificazione in tentativo. La Corte rileva che, nei giudizi ex art. 444 c.p.p., il sindacato di legittimità sulla qualificazione giuridica è ammesso solo in caso di errore manifesto, ossia quando la qualificazione sia immediatamente e senza margini di opinabilità palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione. Nel caso concreto, tuttavia, la riqualificazione richiesta è stata ritenuta preclusa perché l'agente si era già impossessato di un mazzo di chiavi prima di usare violenza per assicurarsi l'impunità; di conseguenza non si trattava di tentativo di rapina impropria, che presuppone atti idonei diretti in modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, seguiti da violenza o minaccia per l'impunità, ma di un fatto già consumato sotto il profilo della sottrazione.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza
Nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica è limitato ai soli casi di errore manifesto.
art. 444, comma 2, c.p.p.
La verifica sul rispetto della norma va compiuta soltanto sulla base del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è circoscritta all'errore manifesto, inteso come qualificazione palesemente incompatibile e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
- La valutazione della correttezza della qualificazione giuridica nel patteggiamento deve essere condotta esclusivamente confrontando il capo di imputazione, la motivazione sintetica della sentenza e i motivi del ricorso, senza ampliamenti istruttori o ricostruzioni extratestuali.
- Il tentativo di rapina impropria è configurabile solo se, dopo atti idonei e univoci diretti alla sottrazione della cosa altrui, l'agente usa violenza o minaccia per conseguire l'impunità; se l'impossessamento è già avvenuto prima della violenza, la riqualificazione in tentativo non è consentita.
- Quando la doglianza di ricorso si risolve in una diversa lettura non manifestamente imposta della qualificazione del fatto, il ricorso è inammissibile.
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