Sentenza del 15/04/2016 n. 7479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la legittimità della cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR 2003, sostenendo che il ravvedimento operoso fosse comunque valido, almeno proporzionalmente, nonostante il versamento incompleto della sanzione ridotta. L'Agenzia delle entrate contestava invece il riconoscimento di un credito d'imposta di 13.249 euro, denunciando l'insufficiente motivazione della sentenza regionale e l'assenza di una spiegazione circa l'origine e la prova del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, stabilendo che il ravvedimento operoso si perfeziona solo con il pagamento integrale dell'imposta, della sanzione ridotta e degli interessi entro il termine previsto; non è quindi ammesso un ravvedimento parziale. Ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, relativo al difetto assoluto di motivazione, ma ha accolto il secondo motivo, ritenendo insufficiente l'affermazione della CTR secondo cui il credito d'imposta era provato, senza indicare l'origine del credito, i documenti e le ragioni della valutazione probatoria. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1 e 2
La sanzione è ridotta ad un ottavo ove il contribuente effettui l'integrale versamento dell'imposta e della sanzione entro 30 giorni dall'omissione.
Il ravvedimento operoso richiede il pagamento integrale e tempestivo dell'imposta, della sanzione nella misura ridotta prevista e degli interessi. Il pagamento parziale della sanzione non consente di conservare il beneficio, neppure in misura proporzionale.
IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 2003
La cartella relativa al tardivo versamento delle imposte è stata ritenuta legittima perché il ravvedimento non si era perfezionato a causa dell'insufficiente versamento delle sanzioni.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso è un istituto a perfezionamento unitario: per usufruire della riduzione delle sanzioni occorre versare integralmente, entro il termine previsto, tributo, sanzione ridotta e interessi.
- Un versamento tardivo o incompleto della sanzione non produce automaticamente un ravvedimento parziale o proporzionale; il contribuente rischia quindi l'applicazione della sanzione ordinaria.
- Chi richiede il riconoscimento di un credito d'imposta deve documentarne l'origine, la formazione, la spettanza e l'eventuale riporto negli anni successivi.
- Una sentenza tributaria che riconosce un credito non può limitarsi ad affermare che il contribuente ne ha provato l'esistenza: deve indicare gli elementi probatori esaminati e spiegare il percorso logico seguito.
- In caso di cassazione per motivazione insufficiente, la controversia viene normalmente rinviata al giudice di merito, che deve riesaminare la questione attenendosi ai principi stabiliti dalla Corte.
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