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Sentenza

Sentenza n. 4137/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, sede di Reggio Calabria, che aveva annullato il parere negativo dell’Azienda sanitaria sulla compatibilità dell’attività dialitica con i livelli essenziali di assistenza e il fabbisogno regionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società privata, gestore di un centro dialitico extraospedaliero con 18 posti letto, aveva impugnato il parere negativo reso dall’Azienda sanitaria provinciale sulla compatibilità dell’attività richiesta con i livelli essenziali di assistenza e con il fabbisogno regionale. Aveva dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Azienda si fosse limitata a considerare il dato storico dei posti letto di emodialisi programmati, senza valutare l’attuale fabbisogno regionale delle prestazioni e senza considerare adeguatamente la concorrenzialità tra strutture pubbliche e private. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato il parere. In appello, l’Azienda sanitaria ha dedotto, con il primo motivo, l’inammissibilità del ricorso originario: la società non aveva ancora presentato una domanda di accreditamento e il parere di compatibilità non aveva natura immediatamente lesiva né costituiva arresto procedimentale. Ha inoltre sostenuto che la verifica del fabbisogno e della programmazione spettasse esclusivamente alla Regione, mentre all’Azienda sanitaria competesse soltanto una verifica preliminare di compatibilità. Gli ulteriori motivi d’appello sono stati assorbiti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado per carenza di immediata lesività del parere. Ha interpretato sistematicamente la disciplina regionale ritenendo che la verifica del fabbisogno e della programmazione sanitaria spetti alla Regione. Il parere dell’Azienda sanitaria, pur dovendo essere allegato alla domanda di accreditamento, costituisce una verifica preliminare e non vincola la successiva valutazione regionale prevista dalla legge regionale. Esso non determina quindi un arresto procedimentale, poiché l’interessata può comunque presentare alla Regione la domanda di accreditamento, corredata dal parere. Il Collegio ha escluso che la natura salvavita delle prestazioni dialitiche sottragga la relativa programmazione alla competenza regionale, osservando che la definizione del fabbisogno e degli oneri a carico del bilancio sanitario pubblico spetta esclusivamente alla Regione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto preclusa ogni decisione sull’entità attuale del fabbisogno, sugli strumenti di programmazione vigenti e sulla competenza a programmare i posti letto, perché concernenti poteri amministrativi non ancora esercitati. Spese del doppio grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, lett. b), Regolamento regionale attuativo della l.r. 18 luglio 2008, n. 24

    compatibilità delle attività richieste con "i livelli essenziali di assistenza ed il fabbisogno di prestazioni definiti dalla Regione"

    Il parere dell’Azienda sanitaria è una verifica preliminare da allegare alla domanda di accreditamento e non sostituisce né vincola la successiva verifica regionale del fabbisogno e della programmazione.

  • art. 11, comma 4, l.r. Calabria n. 24/2008

    l’accreditamento - così come l’autorizzazione sanitaria all’esercizio - è concesso, senza facoltà di delega, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie della Regione, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale

    La competenza esclusiva sulla verifica del fabbisogno e sulla programmazione sanitaria ai fini dell’accreditamento spetta alla Regione; l’Azienda sanitaria esprime un distinto parere acquisito nel procedimento.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati

    Il giudice non può pronunciarsi sull’entità del fabbisogno, sugli atti di programmazione o sull’esercizio di competenze amministrative quando tali poteri non siano ancora stati concretamente esercitati.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. non può introdurre una questione idonea a superare la carenza di lesività immediata dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la disciplina regionale attribuisce all’ente regionale la verifica del fabbisogno e della programmazione sanitaria ai fini dell’accreditamento, tale competenza non può essere esercitata in via sostitutiva dall’azienda sanitaria territoriale.
  • Il parere di compatibilità espresso dall’azienda sanitaria e richiesto come allegato alla domanda di accreditamento costituisce una verifica preliminare: non equivale alla decisione sull’accreditamento, non vincola la Regione e, di regola, non produce un arresto procedimentale immediatamente lesivo.
  • La mancata presentazione della domanda di accreditamento impedisce di configurare come immediatamente lesivo il parere preliminare negativo, quando l’interessato possa comunque presentare la domanda alla Regione e ottenere in quella sede la valutazione definitiva prevista dalla legge.
  • La programmazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie, anche quando si tratti di prestazioni essenziali o salvavita e comporti oneri a carico del servizio sanitario pubblico, resta attribuita all’autorità competente secondo la disciplina normativa e non può essere rimessa autonomamente alle aziende sanitarie territoriali.
  • Il giudice amministrativo non può anticipare la valutazione su fabbisogno, programmazione o competenza amministrativa quando il relativo potere non sia stato ancora esercitato dall’amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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