Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-164/20

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 1 February 2023. — BG v European Parliament. — Civil service – Accredited parliamentary assistants – Psychological harassment – Article 12a of the Staff Regulations – Request for assistance – Refusal of the request – Article 24 of the Staff Regulations – Advisory Committee dealing with harassment complaints between Accredited Parliamentary Assistants and Members of the Parliament and its prevention at the workplace – Right to be heard – Refusal to disclose the report of the Advisory Committee – Liability – Non-material harm. — Case T-164/20

Giurisprudenza europea62020TJ0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del Parlamento europeo che aveva respinto la domanda di assistenza di un'assistente parlamentare accreditata vittima asserita di molestie psicologiche. La pronuncia si fonda sulla violazione del diritto di essere ascoltata, poiché alla ricorrente non era stato comunicato il rapporto completo del comitato consultivo sulle molestie, ma soltanto un documento sintetico. Il Tribunale riconosce anche un danno non patrimoniale da incertezza e frustrazione, liquidandolo in EUR 2 500.

Responsabilità del Parlamento nei confronti di un'assistente parlamentare accreditata: diritto di essere ascoltata prima del rigetto della domanda di assistenza per asserito molestie psicologiche e risarcimento del danno non patrimoniale

La questione giuridica

Se, nel procedimento di assistenza ex articolo 24 dello statuto, il Parlamento potesse respingere la domanda di un'assistente parlamentare accreditata fondandosi sul rapporto del comitato consultivo sulle molestie senza averne previamente comunicato il contenuto sostanziale all'interessata, e se tale irregolarità giustificasse anche il riconoscimento di un danno non patrimoniale.

Principio di diritto

Quando l'autorità competente per l'assistenza ex articolo 24 dello statuto fonda il rigetto della domanda su un rapporto di indagine relativo a molestie psicologiche, il dipendente interessato deve poter prendere conoscenza, prima della decisione, del rapporto o quantomeno di un suo contenuto sufficientemente completo e non confidenziale per presentare utilmente le proprie osservazioni. La mancata comunicazione di tale documento, o la sola trasmissione di un estratto molto sommario, viola il diritto di essere ascoltato sancito dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta e comporta l'annullamento della decisione; inoltre, in presenza di reiterata violazione procedurale e stato di incertezza protratto, può essere riconosciuto un risarcimento per danno non patrimoniale, qui liquidato in via equitativa in EUR 2 500.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 12a dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 25, secondo comma, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 5a del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 127 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale

Responsabilità del Parlamento nei confronti di un'assistente parlamentare accreditata: diritto di essere ascoltata e danno non patrimoniale

La causa riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da BG, assistente parlamentare accreditata, avverso la decisione del Parlamento europeo del 20 maggio 2019 che aveva respinto la sua domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto, in un contesto di allegata molestia psicologica ai sensi dell'articolo 12a dello statuto. La ricorrente chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente era impiegata dal luglio 2014 come assistente parlamentare accreditata di un deputato europeo. Nel giugno 2017 aveva informato la segreteria del comitato consultivo speciale sulle molestie tra assistenti parlamentari accreditati e deputati di voler presentare una denuncia per molestia psicologica; poco dopo aveva presentato una domanda di assistenza all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AECE), invocando l'articolo 24 dello statuto.

La domanda di assistenza si fondava su una serie di fatti: pretesa estorsione di parte dello stipendio, eccessivo carico di lavoro, richieste di mansioni estranee alle funzioni e pressioni successive alle rivelazioni della stampa, anche in relazione a dichiarazioni rese al pubblico ministero greco e all'OLAF. Parallelamente, nel luglio 2017, la ricorrente aveva presentato una denuncia formale di molestia psicologica al comitato consultivo speciale.

Il comitato, dopo un'indagine amministrativa con audizione del deputato interessato e di 15 testimoni, concluse nel gennaio 2018 che i fatti allegati non erano stati provati e che non sussistevano gli elementi della molestia psicologica. Il Presidente del Parlamento, con decisione motivata dell'aprile 2018, condivise tale conclusione. La prima decisione di rigetto della domanda di assistenza fu poi ritirata per violazione del diritto di essere ascoltata, ma una seconda decisione del 20 maggio 2019 confermò il rigetto della domanda.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il Parlamento eccepiva l'inammissibilità sostenendo che le censure della ricorrente miravano in realtà alla decisione motivata del Presidente e alla procedura del comitato consultivo, atti distinti dalla decisione dell'AECE. Il Tribunale respinge tale eccezione, rilevando che il ricorso era formulato in modo sufficientemente chiaro ai sensi dell'articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

Sul merito, la ricorrente deduceva quattro motivi: violazione del diritto di essere ascoltata, violazione del diritto a un trattamento imparziale e corretto, dell'articolo 24 dello statuto e del dovere di diligenza, violazione dell'obbligo di motivazione, ed errori di valutazione e violazione degli articoli 12a e 24 dello statuto. Il Tribunale esamina in sostanza il primo motivo, ritenendolo assorbente.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l'articolo 41, paragrafo 2, della Carta, che garantisce il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole;
  • l'articolo 24 dello statuto, relativo al dovere di assistenza dell'istituzione;
  • l'articolo 12a dello statuto, sulla nozione di molestia psicologica;
  • l'articolo 25, secondo comma, dello statuto, in materia di obbligo di motivazione;
  • l'articolo 5a del CEOS e l'articolo 127 del CEOS, che rendono applicabile per analogia lo statuto agli assistenti parlamentari accreditati;
  • l'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, sulla reclamazione amministrativa previa;
  • gli articoli 76, lettera d), 130 e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Ragionamento del Tribunale sul diritto di essere ascoltata

Il Tribunale ricorda che il diritto di essere ascoltata impone che l'interessato possa esprimere utilmente le proprie osservazioni su tutti gli elementi che l'amministrazione intenda prendere in considerazione e che possano incidere sulla decisione finale.

Nel caso di specie, la seconda decisione di rigetto della domanda di assistenza era un atto individuale sfavorevole. Poiché l'AECE aveva fatto riferimento alle conclusioni del comitato consultivo speciale, il rapporto di tale comitato costituiva un elemento rilevante che doveva essere comunicato alla ricorrente, almeno in forma non confidenziale compatibile con l'anonimato dei testimoni. La comunicazione di un documento anonimo di appena due pagine non era sufficiente a garantire un esercizio effettivo del diritto di difesa.

Il Tribunale sottolinea inoltre che la mancata comunicazione del rapporto non era irrilevante solo perché l'AECE non lo aveva materialmente ricevuto: la decisione di rigetto si basava comunque, sia pure indirettamente, sulle conclusioni di quel rapporto e sulla successiva decisione motivata del Presidente, che a sua volta si fondava esclusivamente su di esso. Ne deriva che il rapporto aveva avuto un'influenza determinante sul contenuto della decisione impugnata.

Indipendenza dell'AECE rispetto alla decisione del Presidente

Il Parlamento sosteneva che l'AECE fosse vincolata dalla valutazione del Presidente del Parlamento e non potesse riesaminare la conclusione secondo cui non vi era stata molestia. Il Tribunale respinge anche tale argomento.

La Corte rileva che l'obbligo di assistenza previsto dall'articolo 24 dello statuto grava sull'AECE e non sul Presidente. È vero che, quando il presunto autore delle molestie è un deputato europeo, l'amministrazione non può avviare procedimenti disciplinari nei suoi confronti e la disciplina interna attribuisce al Presidente alcune competenze in materia. Tuttavia, ciò non priva l'AECE del suo potere discrezionale di valutare i fatti e adottare le misure conseguenti nell'ambito del dovere di assistenza.

Accogliere la tesi del Parlamento significherebbe, secondo il Tribunale, negare all'assistente parlamentare la possibilità di contestare la base fattuale del rigetto della domanda di assistenza, cioè l'assenza di prova della molestia, trasformando la decisione del Presidente in un atto sottratto a qualsiasi controllo effettivo sul punto decisivo.

Dispositivo sull'annullamento

Il Tribunale annulla dunque la seconda decisione di rigetto della domanda di assistenza per violazione del diritto di essere ascoltata, senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Danno non patrimoniale

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ricorda che l'annullamento di un atto illegittimo può costituire, di regola, una riparazione sufficiente del danno non patrimoniale, salvo che l'interessato dimostri un pregiudizio ulteriore. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce anche un danno da sentimento di ingiustizia, stress e incertezza causato dalla necessità di intraprendere una lunga procedura amministrativa e contenziosa per vedere riconosciuti i propri diritti.

Nel caso concreto, il Tribunale valorizza il fatto che la ricorrente aveva già visto ritirare una prima decisione di rigetto per difetto di ascolto, ma era stata nuovamente respinta senza essere realmente sentita. Tale situazione l'aveva mantenuta in uno stato prolungato di incertezza e frustrazione, non integralmente compensabile dalla sola annullamento dell'atto. Per questo il Tribunale liquida equitativamente il danno non patrimoniale in EUR 2 500.

Decisione finale

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del Parlamento europeo del 20 maggio 2019 che respingeva la domanda di assistenza di BG;
  • condanna il Parlamento a versare a BG EUR 2 500 a titolo di danno non patrimoniale;
  • condanna il Parlamento alle spese.

Principio affermato

In materia di assistenza ex articolo 24 dello statuto, quando l'istituzione fonda il rigetto della richiesta su una relazione istruttoria relativa a presunte molestie psicologiche, il dipendente interessato deve poter accedere previamente a tale relazione o a un suo contenuto sostanziale sufficiente per presentare osservazioni effettive. Il mancato rispetto di tale garanzia procedurale comporta l'annullamento della decisione e può giustificare un risarcimento equitativo del danno non patrimoniale.

Come è indicizzato

Materiepubblico impiego dell'unione europeamolestie psicologichediritto di difesa e diritto di essere ascoltatoresponsabilità extracontrattuale dell'unione europeaassistenti parlamentari accreditati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.