Tribunale, Sentenza T-558/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 1 February 2023. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark fino Cyprus Halloumi Cheese – Earlier EU collective word mark HALLOUMI – Relative ground for refusal – Similarity of the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-558/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della fondazione titolare del marchio collettivo HALLOUMI contro il diniego di opposizione alla registrazione del marchio figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese. Conferma che il marchio anteriore ha distintività intrinseca debole e che l’elemento comune "halloumi" non è sufficiente, da solo, a generare rischio di confusione. La natura collettiva del marchio anteriore non comporta regole speciali di valutazione. Viene inoltre dichiarato inammissibile/inefficace il motivo fondato sul sistema delle DOP, trattandosi di considerazioni rese solo ad abundantiam.
Opposizione al marchio UE figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese: la Corte conferma l’assenza di rischio di confusione rispetto al marchio collettivo anteriore HALLOUMI.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Commissione di ricorso EUIPO, la questione principale era se, ai sensi dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009, sussistesse un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto fino Cyprus Halloumi Cheese e il marchio collettivo anteriore HALLOUMI, tenendo conto della natura collettiva del marchio anteriore, del suo grado di distintività e della rilevanza della coincidenza nell’elemento "halloumi".
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che, anche in presenza di un marchio collettivo anteriore, la valutazione del rischio di confusione segue i criteri ordinari dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009; la natura collettiva non impone criteri supplementari. Quando il marchio anteriore è composto da un termine descrittivo o genericamente evocativo di un tipo di prodotto, la sua distintività intrinseca è debole e la tutela che esso riceve è conseguentemente limitata; se il segno richiesto presenta un elemento dominante diverso e gli elementi comuni hanno scarsa capacità distintiva, la mera identità dei prodotti non basta a fondare un rischio di confusione. La domanda è quindi respinta e la decisione EUIPO che ha escluso il rischio di confusione è confermata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8(1)(b) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 46 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articoli 58-64 del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 66(1) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 66(2) del regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 74(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 74(2) del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95(1) del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) n. 1151/2012
Opposizione al marchio UE figurativo fino Cyprus Halloumi Cheese
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Seconda Commissione di ricorso EUIPO del 29 aprile 2021, adottata in un procedimento di opposizione tra il marchio figurativo richiesto fino Cyprus Halloumi Cheese e il marchio collettivo anteriore HALLOUMI. La controversia attiene al rischio di confusione nell’ambito dell’articolo 8(1)(b) del regolamento n. 207/2009.
Fatti e svolgimento del procedimento
Nel 2012 Papouis Dairies Ltd aveva chiesto la registrazione del segno figurativo per formaggi in classe 29. La fondazione ricorrente aveva proposto opposizione sulla base del marchio collettivo UE anteriore HALLOUMI, registrato per "cheese", invocando gli articoli 8(1)(b) e 8(5) del regolamento n. 207/2009. Dopo il rigetto dell’opposizione, il primo ricorso amministrativo era stato respinto; il Tribunale, con sentenza del 23 novembre 2018, aveva tuttavia annullato la precedente decisione della Commissione di ricorso per errore nella valutazione della somiglianza dei segni. La Seconda Commissione di ricorso, riesaminando la causa, ha comunque escluso il rischio di confusione.
Normativa rilevante
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di marchio è stata presentata il 12 settembre 2012, la disciplina sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre per il processo si applica il regolamento 2017/1001. Sono rilevanti in particolare l’articolo 8(1)(b) sul rischio di confusione, l’articolo 66 sul marchio collettivo e l’articolo 95(1) del regolamento 2017/1001 sul riparto dell’onere probatorio davanti all’EUIPO.
Natura collettiva del marchio anteriore
Il ricorrente sosteneva che la Commissione di ricorso avesse trattato il marchio anteriore come un marchio individuale, senza tenere conto della sua natura collettiva. Il Tribunale respinge l’argomento: la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che la funzione essenziale del marchio collettivo è distinguere i prodotti dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese, ma i criteri di valutazione del rischio di confusione restano quelli ordinari. Non vi è dunque spazio per criteri aggiuntivi o derogatori rispetto a quelli applicabili ai marchi individuali.
Distintività del marchio HALLOUMI e onere della prova
Il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui il marchio HALLOUMI ha distintività intrinseca debole, o molto debole, poiché consiste in un unico termine che designa un tipo di formaggio cipriota. La sentenza richiama la giurisprudenza precedente che qualifica il termine "halloumi" come indicativo di una specialità casearia, e osserva che ciò limita il livello di protezione del segno.
Quanto alla distintività acquisita con l’uso, il Tribunale rileva che la prova offerta dalla fondazione non dimostra che il pubblico associ il termine al marchio collettivo come indicatore d’origine commerciale, e non semplicemente al prodotto. Viene inoltre ribadito che spetta al titolare del marchio che intende avvalersene in opposizione dimostrarne il grado di distintività: non vi è una presunzione di distintività media per il solo fatto della registrazione come marchio collettivo.
Confronto tra i segni
Il Tribunale conferma che tra i segni esiste una bassa somiglianza visiva, fonetica e concettuale. La coincidenza nell’elemento "halloumi" non è sufficiente a rendere i segni confondibili, poiché nel marchio richiesto l’elemento dominante è "fino", mentre gli altri elementi figurativi e verbali contribuiscono a differenziarlo dal marchio anteriore, che è solo verbale e composto da una sola parola.
Il ragionamento della Commissione di ricorso è ritenuto coerente con la giurisprudenza secondo cui la comparazione va fatta in funzione della percezione del pubblico pertinente e non in astratto. L’elemento comune ha scarsa capacità distintiva, sicché il suo peso nell’analisi complessiva è ridotto.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur in presenza di prodotti identici, il Tribunale conclude che non sussiste rischio di confusione. Il pubblico di riferimento, composto dal consumatore medio dell’Unione, presta un livello di attenzione medio all’acquisto di formaggi; esso assocerà al massimo il termine "halloumi" al prodotto che designa, e non a un’origine commerciale comune. La bassa distintività del marchio anteriore e la modesta somiglianza complessiva tra i segni impediscono di ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Indicazioni geografiche e DOP
Il ricorrente lamentava che la Commissione di ricorso avesse attribuito rilevanza al sistema di protezione delle DOP/IGP. Il Tribunale dichiara il motivo inefficace, perché i passaggi relativi al regolamento n. 1151/2012 erano esposti solo "for the sake of completeness" e costituiscono un obiter dictum, incapace di fondare l’annullamento.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna la fondazione ricorrente alle spese di EUIPO e dell’interveniente Papouis Dairies Ltd. La decisione conferma la validità del diniego di opposizione alla registrazione del marchio fino Cyprus Halloumi Cheese.
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