Tribunale, Sentenza T-365/21
Judgment of the General Court (First Chamber) of 1 February 2023. — TJ v European External Action Service. — Civil service – EEAS staff – Recruitment – Vacancy notice – Rejection of application – Article 98 of the Staff Regulations – Concept of ‘staff from national diplomatic services of the Member States’ – Liability. — Case T-365/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione dell’EEAS che aveva respinto la candidatura di TJ e la successiva decisione di nomina del candidato prescelto. La Corte accerta che il candidato nominato non era, al momento della domanda, membro di uno staff diplomatico nazionale ai sensi dell’articolo 98 dello Statuto e che quindi non era eleggibile secondo l’avviso di vacanza. È respinta invece la domanda risarcitoria: il danno non patrimoniale è reputato integralmente compensato dall’annullamento, mentre il danno materiale non è provato in modo sufficiente.
Impugnazione dell’esclusione da una selezione EEAS: interpretazione del concetto di "staff from national diplomatic services of the Member States" ex articolo 98 dello Statuto e annullamento della nomina effettuata in favore di un candidato non eleggibile.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 98 dello Statuto dei funzionari, il candidato nominato potesse essere qualificato come "staff from national diplomatic services of the Member States" e quindi essere ammesso alla procedura; se l’EEAS avesse violato anche i criteri di eleggibilità della vacancy notice, nonché i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione; se spettasse il risarcimento del danno materiale e non materiale subito dal candidato escluso.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 98 dello Statuto, l’EEAS deve attenersi rigorosamente ai criteri di eleggibilità fissati dall’avviso di vacanza; un candidato può essere considerato "staff from national diplomatic services" solo se, al momento della presentazione della domanda, risulta effettivamente membro del servizio diplomatico nazionale secondo la documentazione richiesta dall’avviso. Se la nomina avviene in favore di un candidato che non soddisfa tale requisito, la decisione di nomina e quella di rigetto dell’altro candidato sono illegittime e devono essere annullate. Il risarcimento del danno non patrimoniale è escluso se l’annullamento costituisce riparazione sufficiente; il danno materiale, invece, non è riconosciuto in mancanza di prova concreta e quantificazione certa.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 98 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 29, paragrafo 1, lettera a), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2, lettera e), delle Condizioni di impiego degli altri agenti dell’Unione europea
- Decisione 2010/427/UE del Consiglio
- Articolo 24 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione di una selezione dell’EEAS e interpretazione dell’articolo 98 dello Statuto
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da TJ, candidato escluso da una procedura di selezione per un posto presso l’EEAS. Il Tribunale esamina in particolare la nozione di "staff from national diplomatic services of the Member States" ai sensi dell’articolo 98 dello Statuto dei funzionari e la legittimità della nomina del candidato prescelto.
Fatti e svolgimento della procedura
L’EEAS aveva pubblicato un avviso di vacanza per il posto controverso e TJ aveva presentato domanda nei termini. Dopo una prima selezione, TJ era stato ammesso ai colloqui e all’Assessment Centre, ma il 23 luglio 2020 il High Representative aveva nominato A al posto. TJ era poi stato informato del rigetto della sua candidatura e aveva avviato la fase precontenziosa, chiedendo chiarimenti e documenti sulla selezione, fino alla presentazione del reclamo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, respinto il 29 marzo 2021.
Domande formulate dal ricorrente
TJ chiedeva:
- l’annullamento della decisione di rigetto della candidatura;
- l’annullamento della decisione di nomina di A;
- la segnalazione d’ufficio di un possibile misuse of power alle istituzioni competenti;
- il risarcimento del danno materiale e non patrimoniale.
Inammissibilità della domanda di segnalazione di un presunto abuso di potere
Il Tribunale respinge anzitutto la richiesta diretta a far informare d’ufficio le istituzioni competenti di un possibile abuso di potere. Osserva che non esiste alcuna base nei Trattati o in un principio generale che conferisca al Tribunale la competenza a pronunciarsi su una domanda di questo tipo.
Normativa e criteri di eleggibilità rilevanti
Il giudice richiama l’articolo 98, primo comma, dello Statuto, secondo cui l’AA, nel coprire i posti vacanti all’EEAS, deve prendere in considerazione le candidature degli ufficiali e altri agenti delle istituzioni UE e degli staff provenienti dai servizi diplomatici nazionali, senza dare priorità a una categoria rispetto all’altra. L’avviso di vacanza precisava che i candidati provenienti dai servizi diplomatici nazionali dovevano:
- poter rientrare in servizio attivo nello Stato membro al termine dell’incarico presso l’EEAS;
- produrre una dichiarazione del Ministero degli affari esteri attestante l’appartenenza a un servizio diplomatico nazionale;
- indicare il posto per cui si candidavano;
- contenere la garanzia di reintegro;
- in mancanza di tale documento, essere dichiarati inammissibili.
Ragionamento del Tribunale sulla nozione di "staff from national diplomatic services"
Il Tribunale ricorda che l’amministrazione, nell’esercizio del potere discrezionale in materia di assunzioni, deve esaminare con cura e imparzialità tutte le candidature e rispettare rigorosamente i criteri fissati nell’avviso, che costituisce il quadro giuridico autolimitativo della procedura.
Esaminando gli atti, il Tribunale rileva che la dichiarazione ministeriale prodotta dal candidato nominato non attestava che egli fosse già membro del servizio diplomatico nazionale al momento della domanda. Al contrario, risultava che egli era capo della polizia nazionale e che solo successivamente sarebbe stato assegnato a una missione diplomatica o ad altra organizzazione internazionale. Ne deriva che, al momento di presentare la domanda, non poteva essere qualificato come membro dello staff diplomatico nazionale.
Il Tribunale respinge anche l’argomento dell’EEAS secondo cui la diversità organizzativa dei servizi diplomatici nazionali limiterebbe il sindacato dell’amministrazione: anche applicando un controllo limitato sulle dichiarazioni ministeriali, nel caso concreto il documento non consentiva di inferire l’effettiva appartenenza del candidato al servizio diplomatico nazionale.
Effetti dell’illegittimità e annullamento delle decisioni
Accertata l’illegittimità, il Tribunale annulla sia la decisione di rigetto della candidatura di TJ sia la decisione di nomina di A. Sottolinea che l’irregolarità ha alterato l’esito finale della procedura, perché il candidato non eleggibile avrebbe dovuto essere escluso fin dall’inizio. Pur tenendo conto degli interessi del candidato nominato e del servizio, il Tribunale ritiene che l’annullamento sia la misura appropriata.
Domanda risarcitoria: danno non patrimoniale
Quanto al danno non patrimoniale, TJ invocava la perdita di chance di essere assunto, il carattere denigratorio di alcune osservazioni della CCA e il comportamento ostruzionistico dell’amministrazione nella fase precontenziosa. Il Tribunale osserva però che l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce normalmente una riparazione sufficiente, salvo prova di un pregiudizio ulteriore non integralmente compensabile. Nel caso di specie, la valutazione della CCA viene considerata neutra e contestualizzata, e non lesiva della reputazione del ricorrente; inoltre, il comportamento dell’EEAS non risulta provato come offensivo o dilatorio. La domanda viene dunque respinta.
Domanda risarcitoria: danno materiale
Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede tre condizioni cumulative: condotta illegittima, danno reale e certo, nesso causale. Sebbene la condotta illegittima sia stata accertata, TJ non aveva fornito nel corso della fase scritta elementi sufficienti per quantificare il danno materiale né prove adeguate, come la propria retribuzione nazionale. La quantificazione proposta solo all’udienza viene dichiarata tardiva e quindi irricevibile. In assenza di prova del danno certo e quantificabile, la domanda di risarcimento materiale è respinta.
Esito e spese
Il Tribunale annulla le due decisioni impugnate, respinge il resto del ricorso e condanna l’EEAS a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente, poiché quest’ultimo è risultato vittorioso sulle questioni essenziali.
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