Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17745/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il difensore aveva ottenuto dal Tribunale l'accoglimento dell'opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Nonostante l'accoglimento integrale della domanda, il Tribunale aveva compensato le spese del procedimento, motivando che il Ministero, rimasto contumace, aveva reso di pronta soluzione la controversia sulla base delle sole difese del ricorrente. Con il ricorso per cassazione il difensore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, essendo la domanda stata totalmente accolta, non poteva essere disposta la compensazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che, ai fini della regolazione delle spese, il criterio decisivo è la soccombenza intesa come avere dato causa al giudizio e che tale soccombenza non viene meno per il solo fatto che la parte convenuta sia rimasta contumace. Poiché l'ordinanza impugnata si era discostata da questo principio, è stata cassata con rinvio al Tribunale di Ravenna, in persona di diverso magistrato, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte che ha dato causa al giudizio deve sopportarne le conseguenze economiche salvo diversa previsione di legge.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese costituisce eccezione al principio di soccombenza e non può essere giustificata solo dalla contumacia della parte destinataria della domanda quando questa risulti soccombente.

Massime di principio

  • Ai fini della regolazione delle spese processuali, il criterio principale è la soccombenza sostanziale, cioè l'avere dato causa al giudizio, non la sola posizione processuale di contumacia.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta in assenza dei presupposti normativi quando la domanda è stata integralmente accolta e la parte convenuta è risultata sostanzialmente soccombente.
  • Il giudice di merito che regoli le spese in modo difforme dal principio di soccombenza senza adeguata base normativa incorre in cassazione della decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.