Sentenza del 25/11/2022 n. 34887 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia al ricorso comunicata e notificata; ha inoltre compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha ritenuto che non sussista l'obbligo di versamento ulteriore del contributo unificato nelle ipotesi di estinzione per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B. Srl aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 26/01/15 (depositata 22.01.2015) che aveva accolto l'appello del Comune di Trieste riformando la decisione di primo grado e annullando l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI relativo all'anno in questione. Il ricorso per cassazione è stato poi oggetto di rinuncia da parte della ricorrente, dichiarazione notificata alla controparte.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se effettuata con le formalità richieste (notifica alle parti costituite o comunicazione ai loro avvocati con visto), determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176/2020
Norma richiamata per disciplinare l'organizzazione dell'udienza pubblica e la possibilità di trattare il ricorso in camera di consiglio; contesto procedurale della trattazione del ricorso.
D.L. n. 228/2021, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 15/2022
Ulteriore richiamo normativo relativo alle regole procedurali sopravvenute che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto da L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
La disposizione e la giurisprudenza interpretano il contributo unificato come una misura di natura eccezionale e sanzionatoria: l'obbligo di un ulteriore versamento non trova applicazione nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia, essendo tipiche le sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Cass. 28 maggio 2020 n. 10140; Cass. 26 febbraio 2015 n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013 n. 7378)
Principi consolidati: la rinuncia al ricorso di cassazione è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio; se eseguita con le formalità richieste determina estinzione del processo; in mancanza di formalità può comunque denotare venir meno dell'interesse, con conseguente pronuncia di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace e determina estinzione del giudizio se è comunicata o notificata alle parti costituite o ai loro avvocati con le formalità richieste; in tal caso il giudicato del giudice a quo resta in vigore.
- La rinuncia è atto unilaterale che non richiede accettazione della controparte, ma è ricettizio: va quindi formalmente notificato o comunicato all'avvocato della controparte per produrre i suoi effetti.
- Se la rinuncia non rispetta le formalità di notificazione/comunicazione, essa può comunque essere valutata come perdita dell'interesse dell'attore e comportare l'inammissibilità del ricorso, con conseguenze diverse dall'estinzione formale.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese di giudizio; non opera l'obbligo di versare un contributo unificato aggiuntivo salvo che il procedimento si concluda nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Dal punto di vista sostanziale, la rinuncia lascia intatto l'esito del giudizio di merito già favorevole alla resistente: chi rinuncia perde la possibilità di ottenere il riesame in Cassazione e il provvedimento impugnato resta operativo.
- Prima di rinunciare, valutare gli effetti pratici e di costo: la rinuncia può evitare ulteriori spese processuali e rischi di soccombenza in Cassazione, ma comporta l'accettazione dell'efficacia dell'ultima decisione favorevole alla controparte.
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