Cassazione Penale, Sentenza n. 48519/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego, da parte della Corte d'Appello, del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. ("l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni"). Il ricorrente deduce che il ristoro dei danni era intervenuto prima dell'ammissione al rito abbreviato e quindi "prima del giudizio": nella sequenza processuale indicata, alla udienza del 16/05/2019 il difensore della parte civile aveva comunicato la volontà di desistere e l'avvenuto ristoro, e nello stesso giorno l'imputato era stato ammesso al rito abbreviato; la discussione del rito si svolse in udienza successiva (03/10/2019) quando fu formalmente revocata la costituzione di parte civile. La Corte d'Appello aveva invece ritenuto il risarcimento intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio (avendo fatto riferimento alla fase di costituzione delle parti) e perciò aveva escluso l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.. Ha rilevato che la Corte d'Appello ha equivocamente ancorato il termine "prima del giudizio" al momento della costituzione delle parti civili, invece di considerare il corretto termine per il rito abbreviato. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per verificare se il risarcimento sia effettivamente intervenuto in data anteriore alla pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
"l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni"
La Cassazione precisa che la nozione "prima del giudizio" richiede per il rito abbreviato che la riparazione sia intervenuta prima della pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.; non è sufficiente che il ristoro sia avvenuto dopo l'apertura di una fase processuale qualificata come "giudizio"
art. 438, comma 4 cod. proc. pen.
ordinanza di ammissione al rito abbreviato
La pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito abbreviato rappresenta, secondo l'orientamento di legittimità ribadito, il limite oggettivo per valutare il requisito temporale "prima del giudizio" ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p.; pertanto la riparazione deve essere avvenuta anteriormente a tale ordinanza
art. 624 cod. proc. pen.
prescrive la dichiarazione di irrevocabilità della declaratoria di responsabilità
Sulla base di tale norma la Cassazione dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità già accertata, pur rinviando la questione specifica dell'attenuante per nuovo esame
artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
articoli relativi a violazioni in materia di circolazione stradale
Nella vicenda i reati richiamati sono stati dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte d'Appello; la Cassazione non ha insistito su tale punto nel provvedimento di annullamento limitato all'attenuante
art. 589 cod. pen.
omicidio colposo (comma 2 e comma 3 n. 2)
La Corte d'Appello aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 589; la Cassazione ha mantenuto l'annullamento limitato al diniego dell'attenuante, disponendo il rinvio per nuova valutazione del riconoscimento o meno dell'attenuante stessa
Massime di principio
- Per il rito ordinario la riparazione integrale del danno ai fini dell'art. 62 n. 6 c.p. deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; il criterio è temporale e finalizzato a evitare comportamenti opportunistici dopo l'esito parziale del giudizio.
- Per il rito abbreviato, secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione, il termine ultimo utile è la pronuncia dell'ordinanza di ammissione al rito (art. 438 c.p.p.): la riparazione deve dunque avvenire anteriormente a tale ordinanza per poter beneficiare dell'attenuante.
- La semplice cessazione della costituzione di parte civile in una udienza successiva o la comunicazione di desistimento non escludono di per sé la verifica sulla data effettiva del ristoro: ciò che conta è che il pagamento/restauro sia antecedente all'atto processuale qualificante (apertura dibattimento o ordinanza di ammissione al rito abbreviato).
- In caso di dubbi procedurali, è essenziale documentare con prove chiare la data del ristoro (quietanze, ricevute, atti formali) e depositarle nel fascicolo processuale prima del momento limite previsto dalla normativa/giurisprudenza rilevante.
- L'adozione di un'interpretazione restrittiva mira a impedire che l'imputato determini il ristoro in funzione dell'andamento del processo; pertanto le strategie difensive devono prevedere l'anticipazione del pagamento se si vuole ottenere l'attenuante.
- Se il giudice di merito nega l'attenuante per valutazioni temporali erronee o non supportate da motivazione, è possibile il ricorso per cassazione con richiesta di annullamento e rinvio per nuova valutazione limitata a tale questione.
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