Cassazione Penale, Sentenza n. 17878/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Isernia aveva assolto Francesco Stella per incapacità di intendere e di volere al momento del fatto (perizia: disturbo psicotico dovuto a trauma cranico) dai reati di tentato omicidio aggravato per i colpi inferti al padre e al fratello il 21/02/2020, rilevando una pericolosità sociale attenuata e la necessità di un progetto terapeutico-riabilitativo. Il Procuratore (generale) ha impugnato la sentenza denunciando, in particolare, la violazione di legge e la carenza motivazionale: il Tribunale non avrebbe applicato né motivato alcuna misura di sicurezza nonostante l'accertata pericolosità sociale attenuata e la norma (art. 530, comma 4, c.p.p.) imporrebbe di provvedere. Inoltre è stata chiarita la natura della pronuncia: non si trattava di un proscioglimento predibattimentale ma di proscioglimento reso dopo instaurato il contraddittorio e quindi soggetto a impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza impugnata è stata pronunciata in udienza dibattimentale successiva alle formalità preliminari e che, pur avendo riconosciuto l'incapacità di intendere e di volere, il Tribunale non ha adeguatamente motivato la decisione di non disporre alcuna misura di sicurezza. Per carenza assoluta di motivazione circa la misura di sicurezza, la sentenza è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di sorveglianza di Campobasso per un nuovo esame sulla pericolosità sociale e sulle connesse misure di sicurezza (in base agli artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p.).
Norme richiamate
art. 469 cod. proc. pen.
Definisce il proscioglimento 'predibattimentale' come quello pronunciato nella fase degli atti preliminari; la Corte ha distinto questa ipotesi dal proscioglimento anticipato reso dopo l'instaurazione del contraddittorio.
art. 484 cod. proc. pen.
Segna l'esaurimento degli atti preliminari: la Corte ha usato tale riferimento per determinare che la sentenza non era predibattimentale.
art. 129 cod. proc. pen.
La pronuncia di proscioglimento resa dopo l'instaurazione del contraddittorio va considerata come pronunciata nel giudizio e quindi è appellabile nei limiti di legge; la Corte ha richiamato questa regola per confermare l'impugnabilità della sentenza impugnata.
art. 530, comma 4, cod. proc. pen.
Obbliga il giudice, quando assolve per incapacità di intendere e di volere, a valutare e motivare l'applicazione di eventuali misure di sicurezza; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale su tale punto.
Sezioni Unite, n. 3512 del 28/10/2021 (Rv. 282473)
La giurisprudenza delle Sezioni Unite è stata richiamata per distinguere il proscioglimento predibattimentale (art. 469) dal proscioglimento pronunciato dopo l'apertura del dibattimento (art. 129), con conseguente diversa impugnabilità.
artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate per il rinvio del giudizio in materia di misure di sicurezza al Tribunale di sorveglianza competente; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.
Massime di principio
- Se un giudice assolva per incapacità di intendere e di volere, deve esaminare espressamente e motivare l'eventuale applicazione di misure di sicurezza; la mancanza di motivazione può determinare l'annullamento della sentenza.
- Una pronuncia di proscioglimento resa dopo l'instaurazione del contraddittorio in udienza pubblica non è un proscioglimento 'predibattimentale' e risulta in linea di principio appellabile nei limiti previsti dalla legge.
- Quando la perizia psichiatrica rileva una pericolosità sociale anche attenuata, il giudice deve indicare chiaramente le ragioni per cui ritiene di non applicare misure di sicurezza o, se le ritiene necessarie, applicarne e motivarne la natura e l'entità.
- Formulazioni oscure o contraddittorie nella motivazione che impediscano di capire il senso della decisione circa le misure di sicurezza espongono la sentenza al vizio di violazione di legge per carenza motivazionale.
- Se la motivazione è insufficiente in ordine alle misure di sicurezza, la Corte può annullare e rinviare il giudizio al Tribunale di sorveglianza competente per un nuovo esame della pericolosità e delle misure connesse.
- La competenza a valutare e disporre misure di sicurezza collegate a proscioglimenti per vizio di imputabilità può essere attribuita al Tribunale di sorveglianza in sede di rinvio.
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