Sentenza n. 13693/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 6185/2025 del Tribunale di Roma, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi il 9 agosto 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero a provvedere all’attribuzione del beneficio, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., poiché il giudicato da eseguire proveniva dal Tribunale ordinario di Roma, avente sede nel distretto del TAR Lazio. Considerato il mancato adempimento allegato dalla ricorrente e l’assenza di chiarimenti da parte del Ministero, il Collegio ha ritenuto provata l’inottemperanza, richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già accertato nel giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un termine di ulteriori 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l’eventuale determinazione a una successiva istanza in caso di persistente inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione dell’inerzia amministrativa reiterata e del contenzioso seriale. Ha condannato il Ministero al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, commi 121 e ss., l. 107/2015
beneficio economico di € 500 annui tramite la carta elettronica del docente
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, la cui attribuzione deve essere eseguita dall’amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo assicura l’attuazione del giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il TAR è competente per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario avente sede nel distretto del tribunale amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza aveva previsto la corresponsione di interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano decorsi il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche e quello eventualmente assegnato dal titolo esecutivo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può rimettere in discussione i presupposti del diritto già definitivamente accertato dal giudicato, dovendo limitarsi ad assicurarne la concreta attuazione.
- Quando il privato deduce l’inottemperanza a un giudicato e l’amministrazione, pur costituita, non fornisce chiarimenti sull’avvenuto adempimento, il giudice può accertare l’inadempimento e ordinare l’esecuzione del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta nella prima sentenza di ottemperanza, potendo essere applicata successivamente su richiesta della parte qualora l’amministrazione continui a non eseguire il giudicato oltre il termine assegnato.
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