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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per asserito abbandono del centro senza preventiva comunicazione motivata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Crotone, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, aveva revocato le misure di accoglienza ritenendo che egli avesse abbandonato il centro senza preventiva comunicazione motivata. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, dell'art. 23, commi 1, lett. a), e 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 e dell'art. 5 della direttiva 2013/33/UE, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. In particolare, ha sostenuto di non avere inteso abbandonare definitivamente la struttura, ma di essersi assentato per esigenze lavorative temporanee presso aziende agricole della zona, incontrando difficoltà nel rientro serale a causa dei trasporti. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'amministrazione il riesame della posizione; l'amministrazione non ha dato esecuzione all'ordinanza, sostenendo successivamente la natura vincolata della revoca e la sua legittimità in presenza di un'assenza non autorizzata superiore a 72 ore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca. Ha ritenuto che la revoca delle misure di accoglienza debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, in ragione delle gravi conseguenze della misura sul godimento di diritti fondamentali. La comunicazione era concretamente possibile, poiché il ricorrente risultava reperibile, come dimostrato dalla regolare notifica del decreto. L'omissione del contraddittorio ha impedito all'amministrazione di approfondire la natura dell'assenza e di verificare le ragioni lavorative e le difficoltà di trasporto dedotte dall'interessato. Il giudice ha inoltre qualificato la revoca come provvedimento discrezionale e non vincolato: l'art. 23, comma 1, lett. a), riferendosi all'"abbandono" del centro, presuppone una scelta intenzionale dello straniero di rinunciare definitivamente all'accoglienza, non una mera assenza temporanea o occasionale. Nel caso concreto, l'omessa partecipazione procedimentale ha determinato un difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione delle norme sul procedimento. Le spese sono state compensate; la liquidazione del compenso al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio è stata rinviata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    "abbandono" del centro di accoglienza "senza la preventiva motivata comunicazione"

    La disposizione non considera sufficiente una mera assenza materiale, ma presuppone l'abbandono del centro, inteso come scelta intenzionale dello straniero di fare a meno definitivamente delle misure di accoglienza. La revoca è qualificata come provvedimento discrezionale e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    La norma è richiamata tra quelle la cui violazione è stata dedotta, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 5 direttiva 2013/33/UE

    È richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e procedimentali connesse alla revoca dell'accoglienza; la sentenza non sviluppa una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento della tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, quando l'interessato sia reperibile e possa concretamente interloquire, poiché la misura incide gravemente sul godimento di diritti fondamentali.
  • La nozione di "abbandono" del centro di accoglienza non coincide con la mera assenza o con un allontanamento temporaneo: essa richiede un elemento soggettivo consistente nella volontà dello straniero di rinunciare definitivamente al dispositivo di accoglienza.
  • La revoca delle misure di accoglienza per abbandono del centro ha natura discrezionale e non vincolata; l'amministrazione deve quindi valutare, attraverso un'istruttoria effettiva e il contraddittorio procedimentale, la durata, l'occasionalità e le ragioni dell'assenza, nonché ogni elemento idoneo a escludere l'intenzione di abbandono definitivo.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è invalidante quando, trattandosi di potere discrezionale, la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto fornire elementi rilevanti e condurre a un esito diverso; in tale ipotesi il provvedimento è illegittimo anche per difetto di istruttoria e di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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