Sentenza n. 411/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 1010/2024 - RG n. 3028/2023, pubblicata in data 09/07/2024, emessa dal Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, notificata in data 29.08.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Cagliari del 09 dicembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva ordinato l’accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1010/2024 del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 agosto 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere al ricorrente euro 1.000,00, riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali del precedente giudizio. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà utilizzare, se necessario, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di un dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente esclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora fosse in concreto non necessaria e comunque ostacolata da plurime ragioni: la già disposta nomina del commissario ad acta, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale, di modesto importo e di utilizzazione facoltativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, oltre al limite della manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di attivare gli strumenti esecutivi e di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991
Prevede il riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, secondo il richiamo operato dal titolo giudiziale.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dal titolo giudiziale quale disposizione che rende applicabile il criterio della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il ricorso del Ministero a soggetti esterni per la predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, e sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta costituisce una misura concretamente idonea a garantire l’esecuzione e può giustificare il rigetto della contestuale richiesta di astreinte.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative legate, in concreto, alla complessità organizzativa e tecnica dell’adempimento, ai vincoli di bilancio, alla serialità del contenzioso o alla natura non essenziale del beneficio dovuto.
- Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia nei confronti dell’Amministrazione debitrice può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso commissariale, salvo diversa specifica previsione.
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