Sentenza del 22/07/2015 n. 15425 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Liguria che aveva dichiarato inammissibile il proprio appello contro la decisione della CTP di Genova, favorevole alla contribuente. Il motivo principale riguardava la validità della notifica dell'atto di appello: la relata era contenuta in un foglio separato, privo di un collegamento certo sia con la contribuente destinataria sia con lo specifico atto di appello, e indicava una consegna effettuata da un messo speciale, mentre l'atto di appello dichiarava una notifica a mezzo posta. L'Agenzia sosteneva che il destinatario e l'atto notificato potessero essere individuati esaminando complessivamente la documentazione e che l'eventuale incompletezza della relata non comportasse l'inesistenza della notifica. In subordine, denunciava un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava adeguatamente l'accertamento della CTR secondo cui mancava un collegamento certo tra la relata, il destinatario e lo specifico atto di appello. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. e, comunque, ritenuto infondato: non basta dimostrare che sia stato notificato un atto qualsiasi, ma occorre provare che la relata si riferisca proprio all'atto impugnato. La materiale spillatura della relata al documento non è stata ritenuta sufficiente, soprattutto perché poteva essere stata effettuata successivamente da terzi. È rimasta quindi ferma l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia e, indirettamente, la decisione favorevole alla contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 148, comma 2, c.p.c.
La relata di notifica deve documentare le modalità della notificazione.
La relata deve consentire di individuare con certezza l'atto notificato e il relativo destinatario. Quando è separata dall'atto, il collegamento non può essere presunto sulla base della sola materiale spillatura, ma deve risultare da elementi testuali o documentali univoci.
Art. 156, commi 1 e 2, c.p.c.
Le formalità della notificazione possono essere soggette a sanatoria o non determinare nullità quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; tuttavia, tale principio non supera la mancanza di prova dell'esistenza stessa della notificazione dello specifico atto.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione delle norme processuali, ma la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione e con l'accertamento concreto compiuto dal giudice di merito.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare un vizio della motivazione su un fatto controverso e decisivo, nei limiti e secondo i requisiti processuali applicabili ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma, la denuncia di vizio motivazionale doveva contenere uno specifico momento di sintesi, indicando chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Per dimostrare la validità della notificazione non è sufficiente provare che sia stato consegnato un atto qualsiasi: deve risultare con certezza che la notifica riguardava proprio l'atto processuale interessato.
- Quando la relata è redatta su un foglio separato dall'atto notificato, occorrono elementi oggettivi e univoci che colleghino la relata a quello specifico documento e al suo destinatario.
- La semplice spillatura o unione materiale tra relata e atto non costituisce, da sola, prova certa del collegamento, perché può essere stata eseguita successivamente o da soggetti diversi dal notificatore.
- Eventuali difformità tra quanto indicato nell'atto, come la notifica a mezzo posta, e quanto riportato nella relata, come la consegna tramite messo speciale, possono indebolire decisivamente la prova della notificazione.
- La sanatoria prevista per il raggiungimento dello scopo non opera quando non è provata la riferibilità della relata allo specifico atto: in tal caso il problema riguarda l'esistenza stessa della notificazione, non una mera irregolarità formale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario contestare puntualmente la ricostruzione fattuale del giudice di merito e rispettare i requisiti formali previsti per ciascun motivo; censure generiche o non confrontate con la motivazione possono essere dichiarate inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 22 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 795 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6637 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6647 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 lug 2015Sentenza del 22/07/2015 n. 6659 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →