Sentenza n. 884/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1993/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 1993/2023, che aveva annullato parzialmente la cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le annate 1999/2000-2002/2003
Esito
Favorevole al ricorrente (agenzia erogatrice)
Prevale il privato
La controversia
A.G.E.A. ha appellato la sentenza del TAR limitatamente all'annata lattiera 2002/2003, deducendo violazione dell'art. 1306, comma 2, c.p.c. e chiedendo l'ammissione di nuova documentazione. Il Consiglio di Stato, con precedente sentenza non definitiva, ha accolto tale motivo e ha disposto un incombente istruttorio, ordinando ad A.G.E.A. di depositare una relazione dettagliata sui calcoli relativi al capitale, sulle compensazioni con premi PAC e ristori pandemici, sull'imputazione dei pagamenti e sulla quantificazione degli interessi, anche con riguardo all'eventuale anatocismo. L'amministrazione non ha depositato la relazione. L'impresa agricola ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado, deducendo: l'invalidità dell'intera cartella per l'annullamento dei debiti relativi alle altre annualità; la mancata notifica dell'atto di accertamento; la duplicazione del ruolo; il difetto di sottoscrizione; il difetto di motivazione sulla sorte capitale, sulle compensazioni e sugli interessi; la violazione dell'art. 1194 c.c. per l'imputazione dei pagamenti al capitale anziché agli interessi; l'errata quantificazione degli interessi, anche per possibile anatocismo e per la decorrenza dalla comunicazione effettuata al primo acquirente. Il Consiglio di Stato ha esaminato i motivi limitatamente all'annata 2002/2003, unica ancora controversa.
La decisione
L'istanza di rinvio formulata da A.G.E.A. è stata respinta: la mancata esecuzione dell'ordine istruttorio era imputabile alla stessa amministrazione e il giudizio di revocazione pendente contro la sentenza non definitiva non costituiva causa di pregiudizialità necessaria. È stata respinta la censura secondo cui l'annullamento dei debiti relativi ad alcune annualità avrebbe dovuto travolgere l'intera cartella: la cartella, pur oggettivamente complessiva, contiene poste riferite ad annualità diverse, autonomamente indicate e scindibili. È stata respinta anche la doglianza sulla mancata notifica dell'atto di accertamento, poiché l'impresa lo aveva tempestivamente impugnato, dimostrando di averne avuto conoscenza. È stata respinta la censura sulla duplicazione del ruolo, non essendo previsto che la riscossione coattiva dei prelievi supplementari possa avvenire esclusivamente tramite il ruolo derivante dall'iscrizione nel registro nazionale dei debiti, senza che ciò comporti una doppia riscossione. È stata respinta la censura relativa alla sottoscrizione, sia perché riferita impropriamente al ruolo anziché alla cartella, sia perché la cartella è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente e il modello normativo non richiede la sottoscrizione dell'agente della riscossione. Sono stati invece accolti i motivi relativi al difetto di motivazione sulla sorte capitale, sulle compensazioni e sugli interessi. L'omesso deposito della relazione istruttoria ha impedito di verificare la completezza e correttezza dei calcoli dell'amministrazione; in presenza di allegazioni non specificamente contestate, tale omissione ha determinato la fondatezza dei vizi motivazionali. La sentenza del TAR è stata quindi parzialmente riformata nella motivazione, ma il ricorso di primo grado è stato accolto anche per l'annata 2002/2003, con annullamento della cartella limitatamente a tale posta e salvezza del potere dell'amministrazione di adottare un nuovo atto esecutivo adeguatamente e completamente motivato. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione richiede eccezionali ragioni; non può essere giustificato dalla mancata esecuzione di un ordine istruttorio imputabile alla parte che lo richiede.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre i motivi non esaminati o assorbiti dal giudice di primo grado; i motivi sono stati esaminati limitatamente alla parte ancora controversa.
art. 104 c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'ammissibilità della produzione documentale nuova in appello, ma la decisione non fonda l'esito finale su un autonomo accertamento di tale questione.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La mancata specifica contestazione delle allegazioni dell'impresa, unita all'omessa esecuzione dell'ordine istruttorio, ha concorso alla valutazione di fondatezza dei vizi motivazionali.
art. 8-ter l. n. 33/2009
L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma non esclude il ricorso ad altra modalità di formazione del ruolo né determina di per sé una doppia riscossione.
art. 8-quater l. n. 33/2009
È stato richiamato nel rigetto della censura relativa alla duplicazione del ruolo.
art. 8-quinquies l. n. 33/2009
È stato richiamato nel quadro normativo della riscossione dei prelievi supplementari, senza una distinta interpretazione decisiva ulteriore.
art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
La disposizione riguarda la sottoscrizione del ruolo e non comporta, secondo la decisione, l'invalidità della cartella per omessa sottoscrizione dell'agente della riscossione.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La cartella è il documento per la riscossione degli importi iscritti a ruolo e deve essere predisposta secondo un modello che non richiede la sottoscrizione dell'agente, ma l'intestazione e l'indicazione della causale.
art. 1, comma 5-ter, lett. s), d.l. n. 106/2005, conv. l. n. 156/2005
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice.
La validazione informatica centralizzata può integrare la formazione e l'esecutività del ruolo anche per ruoli non tributari.
art. 3 l. n. 241/1990
La cartella deve consentire la ricostruzione della pretesa, comprese le componenti capitale, compensazioni e interessi; l'impossibilità di verificare i calcoli integra difetto di motivazione.
art. 1194 c.c.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.
È stato invocato dall'impresa per contestare l'imputazione delle compensazioni al capitale anziché agli interessi; la decisione ha accolto il motivo sotto il profilo del difetto di motivazione e della mancata verifica dei calcoli, senza definire nel merito la correttezza dell'imputazione.
art. 1283 c.c.
La cartella deve consentire di verificare se siano stati applicati interessi sugli interessi; l'omessa chiarificazione sul metodo di calcolo concorre al difetto di motivazione.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento che cumula somme riferite ad annualità diverse può essere annullata solo limitatamente alle poste illegittime quando gli addebiti siano autonomamente indicati e oggettivamente scindibili; l'illegittimità di una componente non travolge automaticamente l'intero atto.
- La conoscenza effettiva dell'atto presupposto, dimostrata dalla sua tempestiva impugnazione giurisdizionale, esclude che il debitore possa utilmente dedurre in seguito la mancata notificazione del medesimo atto quale vizio della successiva cartella di pagamento.
- L'equiparazione tra iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e iscrizione a ruolo non implica che la riscossione coattiva dei prelievi supplementari possa avvenire esclusivamente mediante il ruolo formato attraverso il registro, né determina di per sé una duplicazione della riscossione.
- L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento non ne determina l'invalidità quando l'atto sia inequivocabilmente riferibile all'amministrazione titolare del potere e sia conforme al modello normativo, che non richiede la sottoscrizione dell'agente della riscossione.
- La cartella di pagamento deve motivare in modo verificabile la determinazione della sorte capitale, le compensazioni effettuate, l'imputazione dei pagamenti e il calcolo degli interessi, indicando gli elementi necessari per controllare anche la decorrenza e l'eventuale capitalizzazione degli interessi.
- Quando il giudice ordina all'amministrazione di produrre chiarimenti e documentazione decisivi per verificare la correttezza della pretesa, l'omessa esecuzione dell'ordine, unitamente alla mancata specifica contestazione delle allegazioni della parte, può fondare l'accoglimento dei vizi di motivazione dedotti contro l'atto.
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