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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40394/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva annullato il sequestro preventivo e le misure cautelari disposte dal GIP per reati relativi al "bonus cultura". Il PM censura la qualificazione dei fatti come illecito amministrativo ex art.316‑ter comma 2 c.p. anziché truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640‑bis c.p.) e associazione per delinquere (art.416 c.p.), sostenendo che dagli elementi istruttori emergono artifici, raggiri e riscontri formali elusi (cessione fittizia della libreria, riaccreditamento occulto, monetizzazione dei buoni, fatture ingenti e continuità delle condotte) nonché l'esistenza di controlli e riscontri da parte di CONSAP/MIBACT che sono stati indotti in errore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame. La Cassazione ha valorizzato la normativa e la prassi del "bonus cultura", in particolare il DPCM n.187/2016 (artt.6‑9) nella versione modificata, rilevando che l'art.8 impone a CONSAP un "riscontro" fra dati di piattaforme e fatturazione prima della liquidazione. Ciò implica che l'erogazione non è meramente automatica e che può sussistere l'induzione in errore dell'ente erogatore; inoltre la Corte ha ritenuto che le condotte complesse contestate (fittizie intestazioni, monetizzazione, uso di titolari di carte, emissione di fatture) devono essere valutate nel loro insieme e possono integrare gli elementi tipici della truffa aggravata e dell'associazione per delinquere. Per tali ragioni l'annullamento del riesame è disposto e la causa torna al Tribunale per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 640‑bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

    La Corte interpreta l'art.640‑bis come applicabile quando l'ente erogatore viene effettivamente indotto in errore, anche quando l'ente esercita controlli "di riscontro" previsti dalla normativa di settore prima della liquidazione; la presenza di artifici e raggiri e di un sistema organizzato idoneo a indurre l'ente è elemento decisivo.

  • art. 316‑ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni)

    Deve avere carattere residuale rispetto alla truffa: si applica alle condotte decettive non ricomprese nella truffa, tipicamente quando l'erogatore si limita a prendere atto di una dichiarazione formale senza alcuna attività di riscontro preventiva. La Corte ricorda che l'art.316‑ter non va esteso se la normativa prevede e richiede riscontri effettivi.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La qualificazione associativa richiede la prova dello scopo di commettere più delitti e dell'organizzazione; la Corte ritiene che la serie coordinata di condotte (ricerca di esercizi idonei, uso di terzi per monetizzazione, emissione fatture, trasferimenti societari) possa integrare gli elementi per ipotizzare il reato associativo, da valutare nel nuovo esame.

  • DPCM 15 settembre 2016, n.187 (Regolamento "Carta elettronica"), artt.6,7,8,9

    "CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse"

    La Corte interpreta gli artt.6‑9 come articolazione in tre fasi (emissione e uso della carta; registrazione e accreditamento degli esercenti; fatturazione/liquidazione con riscontro; controlli e sanzioni) e sottolinea che l'art.8 impone un "riscontro" reale da parte di CONSAP prima della liquidazione, ovvero non un controllo meramente formale, che rende possibile l'induzione in errore dell'ente erogatore.

  • DPCM 4 agosto 2017 e DPCM 21 dicembre 2018 (modifiche al DPCM 187/2016)

    Richiamati come interventi modificativi del procedimento di erogazione e delle modalità di registrazione, fatturazione e controllo; la Corte li pone a fondamento per valutare l'esistenza di obblighi di riscontro e del Registro Vendite.

  • Giurisprudenza della Cassazione e SS.UU. (es. SS.UU. n.16568/2007 Carchivi; SS.UU. n.7537/2010 Pizzuto)

    Le pronunce vengono richiamate per il principio secondo cui la distinzione fra truffa e art.316‑ter va fatta caso per caso, con l'art.316‑ter di carattere residuale; la Corte utilizza tali precedenti per motivare che, se il procedimento di erogazione prevede controlli di riscontro, la fattispecie configurabile può essere la truffa.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra art.640‑bis e art.316‑ter caso per caso: art.316‑ter è residuale e si applica principalmente quando l'ente erogatore non svolge alcuna attività di riscontro preventiva.
  • Verificare la disciplina procedurale del beneficio: se la normativa impone controlli o "riscontri" formali/tecnici prima della liquidazione, la mancata verità delle dichiarazioni può integrare l'induzione in errore dell'ente e quindi la truffa aggravata.
  • Analizzare la condotta nel suo complesso: operazioni consecutive e coordinate (fittizie intestazioni, cessione societaria per eludere revoche, uso di terzi per monetizzare buoni, fatture per importi rilevanti) possono connotare un'organizzazione stabile e lo scopo di commettere più delitti, orientando verso l'ipotesi associativa.
  • La negligenza o la scarsa diligenza dell'ente erogatore nell'eseguire i controlli non esclude automaticamente la truffa: l'elemento decisivo è se l'ente sia comunque stato indotto in errore dall'uso di artifici o raggiri.
  • In presenza di procedure informatiche e piattaforme, valutare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di riscontro e registro (es. "Registro Vendite"): la presenza di obblighi di annotazione e di riscontro rafforza la possibilità di configurare il reato di truffa se tali riscontri risultano ingannati.

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