Corte di giustizia, Sentenza C-161/17
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 agosto 2018. — Land Nordrhein-Westfalen contro Dirk Renckhoff. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa in rete su un sito Internet, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni e con l’autorizzazione di detto titolare, su un altro sito Internet – Pubblico nuovo. — Causa C-161/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che il ri-pubblicare su un diverso sito Internet una fotografia già resa liberamente accessibile su un altro sito, anche se inizialmente autorizzata dal titolare, richiede una nuova autorizzazione. Tale condotta integra una comunicazione al pubblico perché il pubblico del secondo sito non coincide con quello preso in considerazione nella prima pubblicazione e il diritto non si esaurisce. La sentenza conferma quindi una tutela ampia del diritto d'autore nell'ambiente digitale, salvo eventuali eccezioni espressamente previste dalla direttiva.
Messa in rete su un sito Internet di una fotografia già pubblicata altrove con autorizzazione del titolare: se integri una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.
La questione giuridica
Se l'inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un'opera, liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, qualora l'opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet.
Principio di diritto
La messa in rete su un sito Internet, senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, di una fotografia che era stata precedentemente pubblicata con autorizzazione e senza restrizioni su un altro sito Internet costituisce una "comunicazione al pubblico" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, perché realizza un atto di messa a disposizione rivolto a un pubblico nuovo e indipendente rispetto a quello considerato dal titolare al momento della comunicazione iniziale; la circostanza che l'opera fosse liberamente scaricabile non esclude tale qualificazione e non opera alcun esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, direttiva 2001/29/CE
- Articolo 5, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2001/29/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 11
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 14
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 17, paragrafo 2
Messa in rete su un sito Internet di una fotografia già pubblicata altrove con autorizzazione del titolare
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Bundesgerichtshof, riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE nel contesto della pubblicazione online di una fotografia protetta da diritto d'autore. La Corte è chiamata a stabilire se la ripubblicazione della stessa immagine su un sito Internet diverso, senza autorizzazione del titolare, integri una "comunicazione al pubblico".
Fatti e procedimento principale
Il sig. Dirk Renckhoff, fotografo, aveva concesso l'uso della fotografia al gestore di un sito Internet di viaggi, sul quale l'immagine era stata pubblicata senza restrizioni che ne impedissero il download. Successivamente, una studentessa di una scuola della Renania settentrionale-Vestfalia aveva scaricato la fotografia, l'aveva copiata su un server privato e l'aveva inserita in un progetto scolastico pubblicato sul sito della scuola.
Il sig. Renckhoff ha agito in giudizio per ottenere la rimozione dell'immagine e il risarcimento del danno, sostenendo che la nuova pubblicazione sul sito della scuola violasse i suoi diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico. I giudici tedeschi hanno ritenuto che la fotografia fosse protetta e che la sua pubblicazione sul sito scolastico costituisse una violazione; il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto alla Corte se tale condotta rientrasse nella nozione di comunicazione al pubblico.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 23 della direttiva 2001/29/CE, che impone un'interpretazione ampia della comunicazione al pubblico;
- l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, che riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere, inclusa la messa a disposizione in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente;
- l'articolo 3, paragrafo 3, che esclude l'esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico;
- l'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), relativo alle eccezioni per uso didattico illustrativo;
- gli articoli 11, 14 e 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, evocati nel bilanciamento tra libertà di espressione/informazione, diritto all'istruzione e tutela della proprietà intellettuale.
Ragionamento della Corte: nozione di comunicazione al pubblico
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di comunicazione al pubblico comprende due elementi cumulativi: un "atto di comunicazione" e una comunicazione a un "pubblico". Nel caso di specie, la messa in rete della fotografia su un sito diverso, dopo copia su server privato, costituisce un atto di messa a disposizione, perché consente ai visitatori del nuovo sito di accedere all'opera.
Quanto al pubblico, la Corte ritiene che i potenziali visitatori del sito scolastico costituiscano un numero indeterminato e piuttosto considerevole di destinatari. La questione decisiva è però se tale comunicazione sia rivolta a un "pubblico nuovo", cioè a un pubblico non preso in considerazione dal titolare al momento della prima autorizzazione.
Perché la pubblicazione sul secondo sito è una comunicazione a un pubblico nuovo
Secondo la Corte, la nuova messa in rete su un sito Internet diverso dalla sede della prima pubblicazione implica una comunicazione distinta e autonoma. Il titolare, quando aveva autorizzato la prima pubblicazione, aveva considerato solo gli utenti di quel sito, non i visitatori del sito della scuola. Se si escludesse la qualificazione di pubblico nuovo, il titolare non potrebbe più controllare efficacemente la diffusione digitale dell'opera, con conseguente svuotamento del suo diritto esclusivo.
La Corte sottolinea inoltre che una soluzione contraria sarebbe incompatibile con l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva, poiché introdurrebbe in sostanza un'esaurimento del diritto di comunicazione al pubblico, espressamente escluso dal legislatore dell'Unione. Ne deriverebbe anche una lesione dell'obiettivo di garantire un adeguato compenso per l'utilizzazione dell'opera.
Distinzione rispetto alla giurisprudenza sui collegamenti ipertestuali
La Corte chiarisce che la propria giurisprudenza sui collegamenti ipertestuali, in particolare le sentenze Svensson e BestWater, non è applicabile in modo diretto. In quei casi il collegamento rinviava all'opera già legittimamente disponibile sul sito originario, senza nuova immissione dell'opera su un altro sito. Qui, invece, l'opera è stata copiata e poi ripubblicata su un sito differente, con un ruolo decisivo dell'utente che effettua la nuova messa online.
Eccezione per uso didattico e bilanciamento con i diritti fondamentali
Il Land tedesco aveva invocato il diritto all'istruzione, sostenendo che l'immagine era stata usata a fini illustrativi in un contesto scolastico. La Corte osserva tuttavia che la qualificazione come pubblico nuovo non dipende dalla finalità educativa dell'impiego, bensì dal fatto oggettivo che la fotografia è stata resa accessibile a tutti i visitatori del sito scolastico.
La Corte ricorda che il legislatore UE ha previsto una specifica facoltà di eccezione per finalità esclusivamente illustrative per uso didattico, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE. Resta quindi rimessa agli Stati membri l'eventuale disciplina di tali limitazioni, nei limiti stabiliti dalla direttiva.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che la nozione di "comunicazione al pubblico" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE comprende la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata, senza restrizioni atte a impedirne il download e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, su un altro sito Internet.
Principio di diritto affermato
La ripubblicazione non autorizzata su un sito diverso di un'opera già liberamente accessibile online con il consenso del titolare integra una nuova comunicazione al pubblico e richiede, quindi, una nuova autorizzazione del titolare, salvo eventuali eccezioni o limitazioni espressamente previste dalla direttiva.
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