Cassazione Civile, Ordinanza n. 25324/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore ceduto)
La controversia
Una società cooperativa aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di una somma indicata in una fattura emessa dalla originaria creditrice e poi ceduta alla banca. La cooperativa sosteneva di avere già versato un acconto, e soprattutto che il residuo importo non fosse dovuto perché il credito ceduto era in realtà solo eventuale e futuro: il contratto di subconcessione da cui scaturiva prevedeva un canone variabile collegato al numero di passeggeri transitati nell’aeroporto, dato che la creditrice originaria avrebbe dovuto comunicare e documentare. La cooperativa lamentava quindi che mancasse la prova della effettiva venuta ad esistenza del credito residuo. La Corte d’appello aveva invece ritenuto non provata la dedotta estinzione del debito tramite una nota di credito e aveva posto a carico della debitrice la prova del mancato dovuto. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per errata distribuzione dell’onere probatorio; nullità per motivazione contraddittoria; omesso esame di un documento decisivo (nota di credito e relativo conteggio); ulteriori violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; ulteriore violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c. sulla imputazione dei pagamenti e sulla prova dell’estinzione del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate la censura sulla ripartizione dell’onere della prova e quella sulla motivazione contraddittoria. Ha affermato che, poiché la controversia riguardava un credito futuro ed eventuale ceduto alla banca, spettava al creditore cessionario dimostrarne la venuta ad esistenza, costituendo il raggiungimento del numero di passeggeri il fatto costitutivo del maggior canone. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
l'onere di provare la venuta ad esistenza del credito futuro ed eventuale grava sulla parte che lo fa valere, cioè sul cessionario che agisce per il pagamento.
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le censure, ma la decisione si fonda soprattutto sull'erronea ripartizione dell'onere probatorio e sulla motivazione contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo e di documento decisivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le censure di nullità per omessa pronuncia o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le censure sulla valutazione delle prove.
art. 1193 c.c.
richiamato per la dedotta erronea imputazione dei pagamenti effettuati dalla debitrice.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indicato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando la cessione ha ad oggetto un credito futuro o eventuale, l'effetto traslativo si produce solo al momento della sua effettiva venuta ad esistenza; fino ad allora manca il presupposto per pretendere il pagamento del credito come se fosse già sorto.
- In una controversia in cui il debitore contesti l'esistenza stessa del credito ceduto, perché subordinato al verificarsi di un fatto costitutivo ulteriore, la prova di tale fatto costitutivo grava sul creditore cessionario che agisce in giudizio.
- Il giudice non può porre a carico del debitore la prova dell'inesistenza del credito quando la contestazione investe un elemento costitutivo della pretesa azionata; l'errore nella scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni integra violazione dell'art. 2697 c.c.
- La motivazione è contraddittoria quando, da un lato, riconosce che il credito dipende da un dato documentale o fattuale che deve essere fornito dal creditore originario, ma dall'altro richiede al debitore di provare l'assenza di quel dato per negare la debenza della somma.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25260/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25261/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25264/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25267/2025 del 16/09/2025
- ordinanza_civile · 16 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25268/2025 del 16/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →