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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38052/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui veniva recuperata maggiore IRPEF per l'anno d'imposta 2005. La società aveva ottenuto inizialmente accoglimento in primo grado, ma la commissione tributaria regionale, in appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione. Rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, la società proponeva revocazione ex art. 395 c.p.c. sostenendo che la sentenza d'appello fosse viziata da errore di fatto, perché avrebbe erroneamente ritenuto che il credito d'imposta in contestazione derivasse dalla dichiarazione del 2005, mentre esso sarebbe stato maturato ex novo nel 2006. La CTR, in sede di revocazione, dichiarava inammissibile il ricorso osservando che la questione del titolo e della genesi del credito era stata già oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito, e che quindi mancavano i presupposti dell'errore revocatorio. In cassazione la società denunciava: 1) violazione dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'errore della sentenza revocanda cadeva su dati documentali incontroversi, desumibili dai modelli 770 S per gli anni 2005, 2006 e 2007; 2) violazione dell'art. 398, comma 4, c.p.c., per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la censura mirava in realtà a contestare la lettura e la valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito, non una mera svista percettiva su un fatto incontroverso. Inoltre, il fatto asseritamente travisato era stato oggetto di specifico dibattito nei gradi precedenti, e ciò precludeva comunque la revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché l'istanza di sospensione prevista dall'art. 398, comma 4, c.p.c. ha natura meramente ordinatoria e facoltativa; la sua mancata adozione non configura omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto; il fatto non deve avere costituito materia del dibattito processuale

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per una svista materiale o percettiva su un fatto decisivo, risultante incontrovertibilmente dagli atti e non già discusso tra le parti; non copre errori di diritto, di giudizio o di valutazione dei documenti.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    il giudice può sospendere

    La sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e ha natura ordinatoria, non decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato evocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Il dovere di pronuncia riguarda le domande e le istanze aventi contenuto decisorio sul diritto sostanziale; non si estende all'omessa adozione di provvedimenti meramente ordinatori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente verificabile tra sentenza e atti, non una diversa interpretazione o valutazione del materiale probatorio.
  • Non è configurabile revocazione quando il fatto asseritamente travisato abbia formato oggetto di discussione tra le parti nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il travisamento di dati documentali che presuppone un'attività valutativa o interpretativa del giudice resta estraneo al perimetro dell'errore revocatorio.
  • La mancata pronuncia sull'istanza di sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. non integra omessa pronuncia, poiché il relativo provvedimento è facoltativo e privo di natura decisoria.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una domanda o istanza decisoria, non la mancata adozione di atti meramente ordinatori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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