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Sentenza

Sentenza n. 5815/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensiva: - del provvedimento A.n.a.c. di “conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii”, sottoscritto in data 15 maggio 2025 dal Dirigente dell'Ufficio sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati, Dott. Antonello Colandrea, comunicato con pec in pari data, mediante cui, in relazione alla pratica fasc. USAN/2631/2024/sd, l'A.n.a.c. comunicava ad Ediltor S.r.l. e ad Ahrcos S.r.l. l'annotazione iscritta nell'area B del casellario informatico dei contratti pubblici, a carico delle predette società, delle circostanze descritte nella comunicazione medesima; - per quanto occorrer possa, della nota trasmessa via pec alla ricorrente in data 20 dicembre 2024, con la quale A.n.a.c. comunicava “Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art.213, comma 10, del d.lgs 50/2016”, relativo al Fasc. Anac n. 2631/2024, a carico degli operatori economici Ediltor S.r.l. e Ahrcos S.r.l.; -per quanto occorrer possa, della nota n. 63289 del 5 giugno 2024 (mai comunicata alla scrivente e quindi non formalmente cognita) di comunicazione, nei confronti di Ahrcos S.r.l., di avvio del procedimento in oggetto, Fasc. n. 2631/2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui anche l'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche allo stato non conosciuto, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202507168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici relativo alla risoluzione di un contratto di lavori, nonché gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa affidataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa affidataria ha impugnato l'annotazione disposta da ANAC in relazione alla risoluzione, da parte del Comune, del contratto per lavori di ripristino e miglioramento sismico di un teatro comunale. In via principale ha dedotto la violazione dei termini previsti dalla disciplina ANAC, sostenendo che l'Autorità avesse ricevuto la segnalazione il 23 maggio 2024, ma avesse comunicato l'avvio del procedimento nei suoi confronti soltanto il 20 dicembre 2024, dopo averlo inizialmente indirizzato esclusivamente alla subappaltatrice. Ha inoltre sostenuto che il modello di segnalazione già identificasse chiaramente l'impresa affidataria e che il procedimento fosse comunque concluso oltre il termine complessivo previsto. In via subordinata ha dedotto l'infondatezza dell'annotazione per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, falso presupposto, irragionevolezza e illogicità, contestando gli addebiti relativi alla prosecuzione dei lavori dopo l'ordine di sospensione e richiamando le responsabilità del committente per carenze progettuali e del piano di sicurezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'annotazione. Ha riqualificato la disciplina applicabile, individuandola nel regolamento ANAC approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, come modificato, relativo alla gestione del Casellario, e non nel regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza richiamato dalla ricorrente. Secondo il giudice, il termine di 90 giorni per la fase preistruttoria previsto dall'art. 12 del regolamento ha natura ordinatoria; tuttavia, il termine complessivo di 270 giorni risultante dalla somma della fase preistruttoria e di quella istruttoria, prevista dall'art. 17, è perentorio. ANAC aveva ricevuto la segnalazione il 23 maggio 2024 e aveva disposto l'annotazione il 14 maggio 2025, senza che risultassero sospensioni: il termine complessivo era quindi ampiamente superato. Il superamento incideva sull'attualità e sull'affidabilità della notizia, considerati i pregiudizi reputazionali e sulla possibilità di stipulare contratti pubblici. Il TAR ha escluso che il ritardo fosse giustificato dall'asserita incompletezza della segnalazione, poiché il modello C indicava chiaramente l'impresa, con ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, oltre a indirizzarle la comunicazione. Anche ammettendo che ANAC avesse acquisito piena consapevolezza dell'errore il 24 giugno 2024, restava ingiustificata l'attesa di circa sei mesi prima dell'avvio del procedimento nei confronti dell'impresa. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato all'impresa da parte di ANAC.

Norme richiamate

  • art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la base normativa dell'annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, la cui disciplina procedimentale è integrata dal regolamento ANAC sulla gestione del Casellario.

  • art. 12 del regolamento ANAC approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019

    Il dirigente, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all’art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può: a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 13 [dandone comunicazione all’operatore economico segnalato e all’ente segnalante]; b) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 18.

    Il termine di 90 giorni per la fase preistruttoria è ordinatorio: la sua violazione non determina di per sé la decadenza dal potere di annotazione, ma rileva se contribuisce al superamento del termine complessivo del procedimento.

  • art. 13 del regolamento ANAC approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019

    Disciplina, nel regolamento richiamato dalla sentenza, l'avvio della fase istruttoria del procedimento di annotazione.

  • art. 16 del regolamento ANAC approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019

    Prevede i casi di sospensione dei termini, che nel caso concreto non risultavano intervenuti.

  • art. 17 del regolamento ANAC approvato con delibera n. 861 del 2 ottobre 2019

    Concorre a fissare, insieme all'art. 12, il termine complessivo di 270 giorni per le fasi preistruttoria e istruttoria del procedimento; il superamento ingiustificato rende illegittima l'annotazione.

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    La rilevanza delle notizie annotate ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo; i fatti anteriori al triennio non possono essere valutati, secondo il richiamo giurisprudenziale riportato nella sentenza.

Massime di principio

  • Nei procedimenti ANAC di annotazione nel Casellario informatico disciplinati dal regolamento sulla gestione del Casellario, il termine di 90 giorni per la fase preistruttoria ha natura ordinatoria, mentre è perentorio il termine complessivo di 270 giorni risultante dalla somma della fase preistruttoria e della fase istruttoria, salvo le sospensioni previste dal regolamento.
  • Il superamento del termine complessivo di 270 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario rende illegittima l'annotazione quando incide sull'attualità della notizia e determina un pregiudizio non proporzionato per l'operatore economico rispetto all'utilità informativa per le stazioni appaltanti.
  • L'errore dell'ANAC nell'individuazione del destinatario dell'avvio del procedimento non è scusabile quando la segnalazione della stazione appaltante contiene già gli elementi identificativi dell'operatore economico, quali ragione sociale, codice fiscale e partita IVA.
  • L'eventuale incompletezza della segnalazione non giustifica automaticamente il ritardo nell'avvio del procedimento nei confronti dell'operatore economico effettivamente interessato; l'Autorità deve comunque rispettare il termine complessivo di conclusione e motivare adeguatamente le ragioni di ogni dilazione.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACQualificazione delle imprese e SOATermini del procedimento e silenzio
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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