Cassazione Civile, Ordinanza n. 14008/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ufficio)
La controversia
Gli eredi di un socio di una società in nome collettivo avevano chiesto l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell'atto costitutivo risultante da una deliberazione dei soci documentata da verbale di assemblea. Il Conservatore del registro aveva rifiutato l'iscrizione perché la domanda era stata presentata non in via telematica né su supporto informatico, come ritenuto necessario dalla disciplina applicabile dopo l'entrata in vigore della normativa sulla trasmissione telematica degli atti al registro imprese. Il Giudice del registro aveva respinto il ricorso; il Tribunale, in sede di reclamo ex art. 2192 c.c., aveva confermato il diniego. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: violazione della disciplina sulla presentazione telematica e sul funzionamento del registro imprese, violazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul legittimo affidamento, mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, violazione dei poteri istruttori e dell'art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto del tribunale pronunciato sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice del registro, ex art. 2192 c.c., non sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. per quanto riguarda le statuizioni attinenti alla gestione del registro, poiché si tratta di provvedimenti privi dei requisiti di decisorietà e definitività: essi svolgono una funzione di controllo di legalità formale e di tutela di interessi generali, senza incidere su diritti soggettivi o risolvere controversie tra parti in lite. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2189 c.c.
norma richiamata come base del ricorso avverso il provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
art. 2192 c.c.
disciplina il reclamo al tribunale contro i provvedimenti del giudice del registro; il decreto emesso in tale sede non è, salvo la parte sulle spese, ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
art. 111 Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo per provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività, non per i decreti resi nel reclamo ex art. 2192 c.c. sulla gestione del registro imprese.
art. 1, comma 1, d.p.r. n. 340 del 2000
richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina sull'iscrizione e sulle modalità di presentazione degli atti al registro imprese.
art. 20, comma 1, l. n. 59/1997
richiamato dai ricorrenti quale fonte della disciplina sulla trasmissione informatica degli atti.
artt. 11, commi 6, 7 e 15, d.P.R. n. 581/1995
richiamati dai ricorrenti in relazione agli adempimenti e alle modalità di presentazione degli atti al registro imprese.
artt. 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 22, commi 2 e 3, d.lgs. n. 82/2005
richiamati dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla validità/efficacia della trasmissione informatica e dei documenti informatici.
artt. 2, 59, 60 e 18, commi 1 e 3, d.P.R. n. 445/2000
richiamati dai ricorrenti in tema di documentazione amministrativa e copie/autenticazione degli atti.
art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
richiamato nei motivi come norma sui poteri istruttori e collaborativi dell'amministrazione/procedimento.
artt. 2, 7, 20, 21-novies e 21-quinquies l. n. 241/1990
richiamati per sostenere violazioni delle regole sul procedimento amministrativo e sull'autotutela.
art. 1 l. n. 580/1993
richiamato nei motivi in relazione alle funzioni del registro delle imprese.
art. 10-bis l. n. 241/1990
invocato per denunciare l'omesso preavviso di rigetto.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione da parte del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- I decreti pronunciati dal tribunale sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice del registro, quando attengono alla gestione del registro delle imprese, non hanno natura decisoria né definitiva e non sono quindi impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- La funzione del giudice del registro è di controllo di legalità formale finalizzato alla tutela di interessi generali; il provvedimento reso in tale ambito non accerta diritti soggettivi né decide controversie tra parti, ma verifica il rispetto delle norme sull'iscrizione.
- Le censure che investono la correttezza del procedimento o il rispetto di regole strumentali, se riferite a un provvedimento privo di decisorietà e definitività, non possono essere fatte valere autonomamente in cassazione straordinaria.
- Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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