Cassazione Penale, Sentenza n. 41449/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato o riformato le condanne pronunciate in primo grado. Le censure principali sono: per Crispino la richiesta di rinnovazione istruttoria con esame della persona offesa Basco, la contestazione del riconoscimento fotografico/social e la critica al riscontro probatorio (GPS, intercettazioni), la mancata concessione di attenuanti generiche e la rilevata recidiva; per Frascogna la contestazione della qualificazione giuridica del fatto (ruolo di mediatore vs concorso in intralcio alla giustizia), la qualificazione del reato come intralcio alla giustizia in vista del processo (art. 377) anziché come diversa fattispecie meno grave, la contestazione dell'aggravante di avvalimento del metodo mafioso e la mancata valutazione di circostanze attenuanti e di riabilitazione; per Kader e Antonio Tornincasa contestazioni analoghe: errata qualificazione giuridica (377 vs 377-bis), insufficienza di elementi per l'aggravante mafiosa, travisamento o errata valutazione delle prove testimoniali e mancato riconoscimento di attenuanti (anche contributo di minima importanza ex art. 114); per Emanuele critiche alla ricostruzione del concorso di persone e alla sussistenza dell'aggravante mafiosa. In sintesi gli impugnanti chiedevano rinnovazione probatoria, revisione della valutazione della prova e diversa applicazione delle circostanze e delle norme aggravanti/attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Bernardino Crispino e ha rigettato i ricorsi di Francesco Frascogna, Nicola Sergio Kader e Antonio Tornincasa; il ricorso di Emanuele Tornincasa è stato dichiarato inammissibile. Motivazione sintetica: la Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione della Corte d'appello, con applicazione coerente dei principi di diritto consolidati: la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e non necessaria nel caso di specie; le valutazioni sulla credibilità dei dichiaranti e sui riscontri tecnici (GPS, intercettazioni, riscontri fotografici/social) sono questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo vizio manifesto; la fattispecie di intralcio alla giustizia (art. 377) può ricomprendere condotte tese a compromettere la genuinità delle future dichiarazioni anche se originate in fase di indagine; l'aggravante di avvalimento del metodo mafioso è stata ritenuta sussistente sulla base delle modalità intimidatorie e dei riferimenti al clan, indipendentemente da un accertamento di adesione formale al sodalizio; il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati. Sono state altresì confermate le condanne subordinate già pronunciate in appello e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ove disposto.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sulla concorrente responsabilità per azioni commesse in concorso; usata per inquadrare la partecipazione plurima ai fatti (sequestro, intralcio alla giustizia).
art. 630 cod. pen.
Delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione: applicata per la vicenda contestata a Crispino; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità sulla base delle dichiarazioni e riscontri.
art. 377 cod. pen.
Delitto di intralcio alla giustizia: la Corte conferma che comprende condotte volte a indurre ritrattazioni o false dichiarazioni riguardanti future deposizioni, anche quando la pressione inizi in fase di indagine.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per avvalimento del metodo mafioso: la Corte ha ritenuto che le modalità intimidatorie e il richiamo al 'clan' possano integrare l'aggravante anche senza prova di formalissima affiliazione.
art. 603 cod. proc. pen.
Regole sulla rinnovazione istruttoria in appello: la Corte ribadisce il carattere eccezionale e la necessità di dimostrare l'indispensabilità della prova per decidere, dando per corretta la valutazione del giudice di merito nel rigetto.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.
Vizi di motivazione e violazione di legge come criteri di cassazione: la Corte ha ritenuto le censure dei ricorrenti per lo più questioni di merito o generiche, non integranti i casi di annullamento.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il diniego è legittimo se motivato con gravità del fatto e personalità dell'imputato; la valutazione del merito è insindacabile.
art. 114 cod. pen.
Contributo di minima importanza: la Corte ritiene che il giudice di merito abbia valutato l'apporto causale e respinto la richiesta se l'apporto non è marginale.
art. 371-bis, art. 372 cod. pen.
Differenziazione tra il reato di false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in indagine e la fattispecie di indurre a falsa testimonianza: la Corte conferma che la finalità della condotta (condizionare future deposizioni) è elemento decisivo per l'inquadramento in art. 377.
art. 533 cod. proc. pen.
Standard di giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio': la Corte ribadisce che il dubbio deve essere ragionevole e non congetturale per infirmare una valutazione probatoria di merito.
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale: può essere concessa solo se la decisione non è possibile allo stato degli atti e la prova richiesta è decisiva; i giudici di merito hanno ampia discrezionalità su questo punto.
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione nel merito delle prove o per proporre letture alternative dei fatti; sono inammissibili censure che si limitano a contestare la persuasività o l'interpretazione probatoria del giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese in fase di indagine possono integrare prova idonea se ritenute credibili e riscontrate da elementi tecnici; il riconoscimento fotografico anche tramite profili social può avere valore probatorio se adeguatamente motivato e riscontrato.
- Il delitto di intralcio alla giustizia (art. 377) può ricomprendere condotte tese a compromettere l'attendibilità di future deposizioni anche se le pressioni iniziano nella fase delle indagini preliminari: decisiva è la finalità di incidere sulla genuinità della prova.
- L'aggravante per avvalimento del metodo mafioso si valuta sulle modalità e sulla forza intimidatrice evocata: è applicabile quando la condotta richiama l'omertà/assoggettamento tipico del metodo mafioso, anche senza prova di affiliazione formale.
- La negazione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e non manifestamente illogica; il giudice non è tenuto a bilanciare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
- Per contestare un 'travisamento' della prova occorre dimostrare un errore oggettivo e non soltanto diversa interpretazione del significato probatorio; le divergenze probatorie tra testi diretti e indiretti sono valutate dal giudice di merito secondo il libero convincimento motivato.
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