Sentenza n. 1464/2026 - Milano, Sezione 3
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento e declaratoria dell’insussistenza del diritto di credito di € 483.355,29 vantato dal Comune di Peschiera Borromeo nei confronti di Immobiliare Ametista a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione urbanistica del 18/11/2008 rep. n. 74166 racc. n. 14204, per l’acquisizione di aree esterne al comparto di lottizzazione commerciale D2C; OVVERO, IN VIA DI SUBORDINE, per la rideterminazione dell’ammontare del conguaglio ex art. 12 della convenzione eventualmente dovuto dalla ricorrente dagli altri co-lottizzanti, il tutto in ogni caso E PER L’ ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORRA della nota del Comune di Peschiera Borromeo del 14/06/2024 prot. n. 22846, con cui l’Ente ha richiesto alla ricorrente il pagamento della somma di € 483.355,29 a titolo di conguaglio ex art. 12 della predetta convenzione urbanistica, nonché della nota del Comune di Peschiera Borromeo del 24/06/2024 prot. n. 24306. 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato da Immobiliare Ametista S.R.L. il 20.06.2025: PER L’ACCERTAMENTO E DECLARATORIA dell’insussistenza del diritto di credito di € 184.950,70 vantato dal Comune di Peschiera Borromeo nei confronti di Immobiliare Ametista a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione urbanistica del 18/11/2008 rep. n. 74166 racc. n. 14204, per l’acquisizione di aree esterne al comparto di lottizzazione commerciale D2C, per come rideterminato e richiesto dal Comune con nota dell’1/04/2025 prot. n. 11447 (doc. 9) OVVERO, IN VIA DI SUBORDINE, per la rideterminazione dell’ammontare del conguaglio ex art. 12 della convenzione eventualmente dovuto dalla ricorrente e dagli altri co-lottizzanti, il tutto in ogni caso E PER L’ ANNULLAMENTO IN QUANTO OCCORRA della nota del Comune di Peschiera Borromeo dell’1/04/2025 prot. n. 11447 (doc. 9), con cui l’Ente ha rideterminato nella somma di € 184.950,70 il suo presunto credito a titolo di conguaglio degli oneri espropriativi sostenuti dall’Amministrazione ex art. 12 della convenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richieste comunali di pagamento del conguaglio degli oneri espropriativi previsto dalla convenzione urbanistica, inizialmente pari a euro 483.355,29 e successivamente rideterminato in euro 184.950,70
Esito
Favorevole al ricorrente (lottizzante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato le richieste comunali e chiesto l’accertamento dell’insussistenza del credito, o in subordine la rideterminazione del conguaglio previsto dall’art. 12 della convenzione urbanistica del 18 novembre 2008. Il ricorso principale contestava la richiesta di euro 483.355,29 mediante quattro censure: prescrizione del credito, assumendo che il termine decennale decorresse dalla conclusione delle procedure espropriative; insussistenza o inopponibilità del credito per la modifica unilaterale della localizzazione delle aree da espropriare e per la mancata rinegoziazione della convenzione; superamento del limite convenzionale del triplo del valore agricolo medio; mancata approvazione degli importi corrisposti in sede di cessione bonaria. A seguito della sostituzione della prima richiesta con la nota dell’1 aprile 2025, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze avverso la nuova pretesa di euro 184.950,70.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la richiesta originaria di euro 483.355,29 era stata superata e sostituita dalla successiva nota dell’1 aprile 2025. I motivi aggiunti sono stati accolti parzialmente. È stata respinta la censura di prescrizione: il termine decennale decorre dalla scadenza della convenzione urbanistica, o dall’ultimazione delle opere se anteriore, e nel caso concreto la convenzione era rimasta efficace almeno sino al 2024 per effetto delle proroghe; la richiesta del giugno 2024 era quindi tempestiva. È stata respinta anche la censura relativa alla modifica della localizzazione delle aree espropriate, poiché tale modifica era stata imposta dalla necessità, derivante dal decreto regionale del 2012, di realizzare la viabilità est, ed era stata conosciuta e accettata dalla ricorrente mediante un atto unilaterale d’obbligo. È stata invece accolta la censura subordinata sul quantum: l’art. 12 della convenzione stabiliva un limite rigido al conguaglio, pari al triplo del valore agricolo medio, e tale parametro continuava ad applicarsi nei rapporti tra Comune e lottizzanti, nonostante la sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, riferita alla diversa determinazione dell’indennità nei rapporti tra autorità espropriante ed espropriato. Il conguaglio doveva pertanto essere ricalcolato considerando il valore agricolo medio di euro 13,58/mq e il limite convenzionale di euro 40,74/mq. È stata respinta l’ultima censura, relativa agli importi delle cessioni bonarie, perché generica e non provata; inoltre, la ricorrente era stata informata degli importi e non li aveva tempestivamente contestati, in violazione dei canoni di buona fede nell’esecuzione del contratto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 della convenzione urbanistica del 18 novembre 2008
L’A.C. pertanto provvederà ad attivare le necessarie procedure al fine di acquisire le aree stesse a proprie cure e spese […], fino a un importo stimato di Euro 350.000 (trecentocinquantamila), salvo conguaglio a carico dei lottizzanti, in caso di importo superiore. L’eventuale conguaglio deve essere calcolato ai sensi di legge e comunque nella misura non superiore a tre volte il V.A.M. determinato per l’anno in corso e, nel caso di cessione bonaria, riferito ad analoghi criteri e previamente approvato dalle lottizzanti. Nessun onere, costo o ritardo, che sia eventualmente dovuto dall’Amministrazione per vizi del procedimento espropriativo, potrà essere posto a carico delle lottizzanti.
La clausola pone un limite massimo rigido alla rivalsa del Comune verso i lottizzanti, individuato nel triplo del valore agricolo medio, e vincola il ricalcolo del conguaglio anche quando i costi effettivi di esproprio siano superiori.
artt. 2934 e 2935 c.c.
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alla prescrizione; il giudice ha ritenuto che il termine decorresse dalla scadenza della convenzione urbanistica, non dalla conclusione delle singole procedure espropriative.
artt. 1362 e seguenti c.c.
Le regole di interpretazione contrattuale confermano il significato letterale e sistematico della clausola convenzionale che limita il conguaglio al triplo del valore agricolo medio.
art. 1375 c.c.
Il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto impone alla parte informata delle modalità di esecuzione di contestarle tempestivamente; la mancata contestazione degli importi delle cessioni bonarie ha reso inammissibile la relativa doglianza.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità delle richieste comunali; la decisione si è concentrata sulla disciplina convenzionale e sulla prescrizione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità delle richieste comunali; il giudice non ha fondato l’accoglimento su un vizio di motivazione, ma sulla violazione del limite convenzionale.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente tra i parametri di legittimità delle richieste comunali; non risultano specifiche statuizioni autonome su tale disposizione.
art. 5-bis, comma 4, d.l. n. 333/1992, convertito dalla l. n. 359/1992
La disciplina, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 181 del 2011 nella parte relativa alla commisurazione dell’indennità espropriativa al valore agricolo medio, non incide sul diverso parametro convenzionale utilizzato per limitare la rivalsa del Comune verso i lottizzanti.
artt. 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e 6, l. n. 865/1971
Richiamati quali disposizioni oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa all’uso del valore agricolo medio per determinare l’indennità di esproprio; la pronuncia non travolge il suo distinto impiego come parametro negoziale.
decreto regionale n. 2271 del 19 marzo 2012
Ha imposto la realizzazione della viabilità est e giustificato la modifica delle aree da espropriare e l’incremento dei relativi costi, rendendo infondata la contestazione della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle convenzioni urbanistiche, il termine decennale di prescrizione delle obbligazioni convenzionali decorre dalla scadenza della convenzione, salvo che le opere siano ultimate anteriormente, nel qual caso decorre dall’ultimazione delle opere; la mera conclusione delle singole procedure espropriative non determina necessariamente l’inizio della prescrizione.
- Quando una convenzione urbanistica stabilisce che il conguaglio degli oneri espropriativi non possa eccedere il triplo del valore agricolo medio, tale parametro costituisce un limite massimo vincolante della rivalsa dell’amministrazione verso i lottizzanti, salvo espressa rinegoziazione della clausola.
- La declaratoria di incostituzionalità del valore agricolo medio quale criterio per determinare l’indennità dovuta all’espropriato non elimina automaticamente il valore agricolo medio quale parametro convenzionale, distinto e legittimo, utilizzato nei rapporti tra amministrazione e lottizzanti per limitare il quantum della rivalsa.
- L’incremento degli oneri espropriativi derivante da una modifica della viabilità imposta da un’autorità sovraordinata e conosciuta dal lottizzante può essere posto a carico di quest’ultimo quando rientri nell’assetto convenzionale e il lottizzante abbia assunto obblighi coerenti con la modifica.
- In un rapporto negoziale di durata, la parte che sia stata informata delle modalità di esecuzione del contratto deve contestare tempestivamente gli eventuali scostamenti dal regolamento negoziale; la mancata contestazione può precludere, secondo buona fede, la successiva deduzione dell’illegittimità di tali modalità.
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