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Sentenza

Sentenza del 03/07/2015 n. 13722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla liquidazione in capitale della propria posizione presso il fondo di previdenza integrativa aziendale PIA/FONDXXXX, sostenendo che l’intera somma dovesse essere assoggettata alla ritenuta del 12,5% prevista per i proventi derivanti da polizze vita. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la domanda. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il trattamento agevolato del 12,5% non potesse applicarsi all’intero capitale, ma soltanto al rendimento netto derivante dall’effettiva gestione sul mercato delle somme accantonate; la parte restante avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione separata come reddito collegato alla cessazione del rapporto di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, ritenendo errata l’applicazione dell’aliquota del 12,5% sull’intero importo liquidato. La causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che dovrà accertare quali somme siano state effettivamente investite sul mercato, quali rendimenti e plusvalenze siano stati realizzati e quale parte sia stata attribuita alla posizione del contribuente. Solo il rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato, maturato entro il 31 dicembre 2000, potrà essere tassato al 12,5%; il capitale residuo dovrà essere assoggettato a tassazione separata. Il giudizio sul rimborso e sulle spese è quindi stato rimesso al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, secondo la disciplina applicabile.

    La ritenuta agevolata del 12,5% si applica, per gli iscritti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, soltanto al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato e maturato fino al 31 dicembre 2000, non all’intera prestazione liquidata.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 9

    Ritenuta alla fonte del 12,5% sulle somme derivanti da polizze vita stipulate dal datore di lavoro in favore del dipendente.

    La disposizione era stata invocata dal contribuente per sostenere l’applicazione dell’aliquota ridotta, ma la Corte ha precisato che, nel caso di previdenza complementare, occorre distinguere tra capitale versato e rendimento effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9

    La disciplina dei fondi di previdenza complementare deve essere coordinata con il regime fiscale applicabile alle prestazioni maturate prima e dopo l’entrata in vigore della normativa.

  • TUIR, artt. 16, 17 e 42, comma 4

    Le somme riconducibili alla cessazione del rapporto di lavoro e non qualificabili come rendimento finanziario sono soggette al regime della tassazione separata, secondo la distinzione temporale e reddituale individuata dalla Corte.

  • D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito dalla Legge n. 30 del 1997

    La normativa è stata richiamata nel quadro delle disposizioni fiscali applicabili alle prestazioni dei fondi di previdenza complementare.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011

    Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la tassazione del 12,50% riguarda il rendimento; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.

    Il principio distingue la sorte capitale, tassata separatamente, dal rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato, tassabile al 12,5% per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000.

Massime di principio

  • Nelle liquidazioni in capitale dei fondi di previdenza complementare non è automaticamente applicabile l’aliquota agevolata del 12,5% sull’intera somma ricevuta.
  • Occorre separare la sorte capitale, costituita dai contributi e dalle somme direttamente collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, dal rendimento netto prodotto dall’investimento del capitale sul mercato.
  • Per gli iscritti ai fondi anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, il rendimento netto maturato entro il 31 dicembre 2000 può beneficiare dell’aliquota del 12,5%, mentre la parte restante segue la tassazione separata.
  • La qualificazione formale del fondo o della prestazione come polizza vita non è sufficiente: è necessario dimostrare concretamente l’esistenza di investimenti sul mercato, i relativi risultati e l’attribuzione del rendimento alla posizione individuale.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve poter documentare, attraverso la disciplina del fondo e i dati contabili degli investimenti, quale quota della liquidazione rappresenti effettivamente rendimento finanziario agevolabile.

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