Sentenza del 09/06/2021 n. 15973 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento fiscale per indebita fruizione dell'agevolazione sull'accisa per gasolio da riscaldamento (L. n. 448/1998, art. 8, comma 10, lett. c)) relativo al periodo 2005-2008: la Guardia di Finanza aveva rilevato forniture irregolari mediante dichiarazioni sostitutive prive dell'indicazione esatta dell'impianto destinatario, DAS incompleti e consegne effettuate in luoghi diversi da quelli dichiarati, per complessivi 1.283.030 litri. Le forniture risultavano destinate a strutture non idonee all'uso per riscaldamento e vi era ammissione (in sede penale) che il prodotto veniva usato per autotrasporto. L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per recupero dell'agevolazione indebitamente fruita e ha contestato la responsabilità solidale della società e del legale rappresentante.
La decisione
Tutti i gradi di giudizio hanno respinto le istanze dei ricorrenti. La Commissione Tributaria Provinciale e la Corte Regionale hanno confermato l'accertamento; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per mancanza di tempestiva contestazione dell'art. 2 TUA) e ha ritenuto infondati gli altri motivi. La Corte ha confermato che lo sconto praticato si traduce in un credito d'imposta accoglibile nel quadro normativo del TUA (D.Lgs. n. 504/1995 e D.P.R. n. 361/1999) e che l'Agenzia poteva recuperare le somme in presenza di abuso. Ha inoltre ritenuto legittimo attribuire valore indiziario alle dichiarazioni sostitutive e ai DAS incompleti e di integrare la prova con altri elementi (frequenza/quantità delle forniture, destinazioni non idonee, ammissione in sede penale). Ricorso rigettato; i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese (Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito) e all'eventuale contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2
è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta
La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 2 anche al titolare di deposito commerciale che anticipa lo sconto e poi richiede l'accredito, consentendo all'Agenzia di recuperare l'accisa quando si accerti l'abuso/uso non conforme del prodotto
D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1
Individua i soggetti (esercenti impianti o depositi a scopo commerciale) cui è riconosciuto il beneficio tramite accredito d'imposta; la Corte ha ritenuto che il meccanismo normativo collega lo sconto praticato al cliente con un credito d'imposta spettante al titolare del deposito commerciale
L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c)
L'agevolazione (sconto sul prezzo del gasolio per riscaldamento) è considerata dalla giurisprudenza come traducibile in un credito d'imposta ai fini dell'accisa; non si configura come fatto estraneo al quadro del TUA ma rientra nella disciplina delle rideterminazioni/agevolazioni dell'accisa
DPR n. 113 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata in sentenza per l'eventuale contributo unificato dovuto dai ricorrenti; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
Codice di Procedura Civile, art. 112
Richiamato in relazione alla contestazione che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la questione era stata trattata nel merito
Codice di Procedura Civile, art. 360
Richiamato nei motivi di cassazione come criterio di impugnabilità (vizi di legge/violazione di norme); la Corte ha dichiarato inammissibile o infondati i relativi motivi secondo le regole processuali
Massime di principio
- Le agevolazioni sul prezzo del carburante previste da norme ordinarie (es. L. n. 448/1998) possono tradursi, ai fini dell'accisa, in un credito d'imposta per il titolare del deposito commerciale e rientrare nell'ambito applicativo del TUA (D.Lgs. n. 504/1995).
- Il titolare che applica lo sconto e poi chiede l'accredito è soggetto agli obblighi previsti dal TUA: l'Amministrazione può recuperare l'accisa qualora emerga abuso o uso diverso da quello agevolato.
- Le dichiarazioni sostitutive e i DAS incompleti non esonerano il fornitore dall'obbligo di diligenza: tali documenti hanno valore indiziario e devono essere valutati insieme ad altri elementi (frequenza e quantità delle forniture, caratteristiche dei luoghi di consegna, ammissioni probatorie).
- La prova dell'abuso può fondarsi su elementi indiziari e circostanziali: consegne in luoghi non corrispondenti, destinatari non idonei all'uso agevolato, continuità di rifornimenti nei periodi non compatibili con uso per riscaldamento, e confessioni in altri procedimenti sono rilevanti.
- La mancata tempestiva contestazione di una specifica qualifica giuridica dell'accertamento (es. richiamo a norma diversa) può determinare l'inammissibilità del motivo di doglianza in sede di Cassazione se la questione non è stata tempestivamente sollevata nei gradi precedenti.
- In caso di contestazione dell'uso effettivo del bene agevolato, l'amministrazione può pretendere il recupero dell'agevolazione e chiamare a responsabilità solidale anche il legale rappresentante, se ricorrono le condizioni normative.
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