Sentenza n. 3815/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I, n. -OMISSIS-resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro la determinazione del Comando Interregionale della Guardia di Finanza di Venezia recante la perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità della sanzione disciplinare espulsiva irrogata a un appuntato scelto della Guardia di finanza, dopo che era stato osservato dalla Polizia in una zona nota per lo spaccio mentre effettuava uno scambio con un soggetto, aveva tentato di sottrarsi al controllo, aveva presumibilmente gettato un involucro contenente cocaina e, successivamente, era risultato positivo alla cocaina e alla benzoilecgonina. L'appellante ha riproposto sette ordini di censure: decorrenza della perdita del grado dalla data di adozione anziché dalla notificazione, in violazione dell'art. 21-bis l. 241/1990; assenza o tardività del visto dell'organo di controllo e mancata notificazione del provvedimento vistato; insufficienza della prova dell'acquisto e dell'uso di stupefacenti e dei contatti con ambienti di spaccio, nonché inattendibilità o irregolarità degli accertamenti tossicologici; violazione del diritto di difesa per la mancata partecipazione di un difensore di fiducia alla seduta della commissione di disciplina; mancato differimento della seduta e compressione dei termini difensivi; irregolarità relative al campione biologico utilizzato per le controanalisi e richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione degli addebiti e nella scelta della sanzione espulsiva. L'appellante ha inoltre riproposto genericamente i motivi di primo grado e insistito per una CTU tossicologica.
La decisione
L'appello è stato integralmente rigettato e la sentenza del TAR è stata confermata. Quanto alla decorrenza della sanzione, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina speciale degli artt. 40 e 41 l. 833/1961, vigente all'epoca dei fatti, secondo cui la perdita del grado per i motivi disciplinari indicati dall'art. 40 decorre dalla data della determinazione, con prevalenza sulla disciplina generale invocata dall'appellante. È stata ritenuta infondata anche la censura sul visto di controllo, poiché il visto di regolarità amministrativa e contabile era stato apposto entro il termine previsto dall'art. 8 d.lgs. 123/2011 e non era necessaria una nuova notificazione del provvedimento vistato. Le censure sulla prova degli addebiti sono state respinte perché la decisione amministrativa risultava fondata su una pluralità convergente di elementi: osservazioni dirette della Polizia, fuga dal controllo, rinvenimento dell'involucro contenente cocaina, sottoscrizione dei verbali senza contestazioni, positività degli esami tossicologici e delle controanalisi, mancata presentazione agli accertamenti immediati e successiva rasatura e depilazione integrale. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti e valutati senza illogicità o manifesta irragionevolezza, nei limiti del sindacato sugli apprezzamenti discrezionali dell'amministrazione. Non è stata ravvisata una lesione del diritto di difesa: l'interessato era stato preavvisato della seduta, aveva avuto tempo per organizzare la difesa, era stato assistito da un difensore d'ufficio che aveva esaminato gli atti e depositato una memoria, e non aveva dimostrato quali specifici argomenti difensivi gli fossero stati preclusi. Il mancato differimento è stato ritenuto giustificato anche dall'esigenza di rispettare i termini del procedimento e di evitare condotte dilatorie. Le irregolarità prospettate sul campione B non sono state ritenute decisive, poiché la controanalisi costituiva soltanto uno degli elementi del quadro probatorio e il campione risultava comunque conservato e sigillato; inoltre, l'appellante non aveva prodotto referti sicuramente attribuibili a lui e temporalmente prossimi ai fatti, idonei a dimostrare la negatività. Per le stesse ragioni è stata correttamente negata la CTU, che avrebbe dovuto basarsi sul medesimo materiale biologico già esaminato e non avrebbe potuto sostituire l'onere probatorio delle parti. Il settimo motivo è stato respinto per l'adeguatezza dell'istruttoria e la ragionevolezza della valutazione disciplinare. La mera riproposizione dei motivi di primo grado, non accompagnata da critiche specifiche alla sentenza, è stata dichiarata inammissibile. Le spese del grado, pari a 3.000 euro complessivi, sono state poste a carico dell'appellante.
Norme richiamate
art. 21-bis l. 241/1990
La disciplina generale sugli atti recettizi non prevale sulla disciplina speciale applicabile alla perdita del grado, che ne stabilisce la decorrenza dalla data della determinazione.
artt. 40 e 41 l. 833/1961
la perdita del grado disposta con determinazione del comandante generale "decorre dalla data della determinazione nei casi di cui ai nn. 1), 5) e 6) dell'art. 40"
La perdita del grado per motivi disciplinari decorre dalla data di adozione della determinazione, secondo la disciplina speciale vigente all'epoca dei fatti.
artt. 5 e 8 d.lgs. 123/2011
Il visto di regolarità amministrativa e contabile deve essere apposto dall'ufficio di controllo entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto; la legge non impone una nuova notificazione all'interessato del provvedimento munito di visto.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Il verbale relativo alla contestazione dell'uso personale di stupefacenti, sottoscritto senza contestazioni, è stato considerato quale elemento concorrente nella ricostruzione dei fatti.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
effettivo legittimo impedimento
Il differimento della seduta della commissione di disciplina presuppone un effettivo legittimo impedimento; non sussiste quando l'interessato abbia avuto la possibilità di organizzare diligentemente la difesa e sia comunque assicurata l'assistenza di un difensore d'ufficio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come base ulteriore per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella materia disciplinare militare, quando una disciplina speciale stabilisce che la perdita del grado decorre dalla data della determinazione, tale previsione prevale sulla disciplina generale relativa all'efficacia degli atti recettizi e rende irrilevante la data di notificazione ai fini della decorrenza della sanzione.
- La legittimità della sanzione disciplinare può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari convergenti, costituiti da risultanze di polizia, condotte dell'incolpato, accertamenti tossicologici e controanalisi, senza che sia necessaria una prova isolata e assoluta di ciascun segmento della condotta, purché la valutazione complessiva dell'amministrazione non sia manifestamente illogica o irragionevole.
- Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare è rispettato quando l'incolpato sia stato tempestivamente informato della seduta, abbia avuto un tempo adeguato per organizzare le proprie difese e sia comunque assistito da un difensore d'ufficio; il mancato differimento non determina illegittimità se non è dimostrato uno specifico pregiudizio difensivo e ricorre l'esigenza di rispettare i termini del procedimento.
- La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può essere negata quando dovrebbe basarsi sul medesimo materiale biologico già esaminato, non esistano ulteriori campioni di sicura attribuibilità e prossimità temporale ai fatti e la consulenza sia invocata per supplire all'onere probatorio della parte.
- In appello è inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado non accompagnata da critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata.
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