Sentenza del 26/02/2018 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cumulabilità "Tremonti ambiente" e conto energia fotovoltaico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di cumulare la tariffa incentivante riconosciuta dal Conto Energia per impianti fotovoltaici con la detassazione ambientale prevista dall'art. 6 della Legge n. 388 del 2000, comunemente definita "Tremonti ambiente". La sentenza richiama l'orientamento secondo cui, in astratto, il cumulo è ammissibile soltanto per gli investimenti completati prima dell'abrogazione della detassazione, avvenuta il 26 giugno 2012. Tuttavia, tale possibilità deve essere verificata anche in relazione alla disciplina del Conto Energia applicabile: gli investimenti devono rientrare nel Secondo Conto Energia, poiché il Terzo Conto Energia, in vigore dal 1° gennaio 2011, non include la detassazione prevista dalla Legge n. 388 del 2000 tra i benefici cumulabili.
La decisione
Il testo non riporta il dispositivo completo della sentenza né indica espressamente se il ricorso sia stato accolto o respinto. Dalla motivazione condivisa emerge però che il cumulo non può essere riconosciuto automaticamente: è ammissibile solo se l'investimento è stato completato entro il 26 giugno 2012 e rientra nella disciplina del Secondo Conto Energia. Per gli impianti soggetti al Terzo Conto Energia, il cumulo con la Tremonti ambiente è escluso secondo l'interpretazione riportata.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 6
Prevede la detassazione ambientale, nota come Tremonti ambiente. Secondo l'interpretazione richiamata, il beneficio può essere cumulato con la tariffa incentivante del Conto Energia solo nei casi in cui l'investimento sia stato completato prima della sua abrogazione, il 26 giugno 2012, e purché trovi applicazione il Secondo Conto Energia.
Secondo Conto Energia
La disciplina del Secondo Conto Energia è considerata compatibile, in astratto, con il cumulo tra tariffa incentivante e detassazione ambientale prevista dalla Legge n. 388 del 2000, nel rispetto delle condizioni temporali e sostanziali applicabili.
Terzo Conto Energia
In vigore dal 1° gennaio 2011, non ricomprende la detassazione prevista dalla Legge n. 388 del 2000 tra i benefici cumulabili; pertanto, per gli impianti soggetti a tale disciplina, il cumulo è escluso.
Sentenza della Commissione n. 140/01/2016
È richiamata come precedente conforme al principio della cumulabilità astratta tra Conto Energia e Tremonti ambiente, limitata agli investimenti completati prima del 26 giugno 2012 e riconducibili al Secondo Conto Energia.
Massime di principio
- La cumulabilità tra incentivi fiscali e tariffe incentivanti non dipende soltanto dal momento in cui l'investimento è stato realizzato, ma anche dalla disciplina incentivante concretamente applicabile all'impianto.
- Per verificare il diritto al cumulo occorre individuare il Conto Energia di riferimento, la data di completamento dell'investimento e la data di abrogazione della misura fiscale.
- Il fatto che un investimento sia stato completato prima del 26 giugno 2012 non è sufficiente da solo: deve inoltre rientrare nel Secondo Conto Energia e non nel Terzo Conto Energia.
- In presenza di discipline successive che non prevedono espressamente un determinato cumulo, l'agevolazione non può essere riconosciuta sulla base della sola compatibilità astratta tra i benefici.
- La verifica deve essere effettuata caso per caso sulla documentazione dell'impianto, sul provvedimento di ammissione agli incentivi e sulla normativa vigente al momento della realizzazione e dell'accesso al beneficio.
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