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Sentenza

Sentenza n. 4927/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento: a) della comunicazione Agea 28.10.2022 prot. n. AGEA.AGA.2022.-OMISSIS-, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2001/2002, inviata alla ricorrente a mezzo pec in data 31.10.2022; b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2001/02”.

Giustizia amministrativa202301214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA relativa al ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2001/2002, con i relativi atti presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 28 ottobre 2022, trasmessa il 31 ottobre 2022, avente ad oggetto l’esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria e il ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2001/2002. Sono stati contestati anche gli atti amministrativi relativi al conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, alla compensazione e alla riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, riepilogati nella relazione illustrativa sull’esito dei calcoli di fine periodo. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione univoca della ricorrente e applicando il principio dispositivo e l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti contro la comunicazione AGEA e gli atti connessi. In considerazione dell’esito della controversia e della particolarità delle questioni sottostanti, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • La dichiarazione univoca della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in applicazione del principio dispositivo e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non richiede l’esame dei motivi di illegittimità dedotti contro l’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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