Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27151/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società appaltatrice)

La controversia

Due proprietari di un appartamento in Battipaglia hanno agito per ottenere il risarcimento di un danno di euro 25.000, assumendo che ignoti si fossero introdotti nella loro abitazione compiendo un furto grazie all'impalcatura del cantiere allestito dalla società convenuta. Sostenevano che la società avesse omesso di installare adeguati sistemi di sicurezza, in particolare un sistema di allarme sul ponteggio. Il Tribunale ha rigettato la domanda dopo l'istruttoria testimoniale e la Corte d'appello ha confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova, poiché la Corte territoriale avrebbe imposto agli attori di provare anche l'esclusione della responsabilità della società, mentre sarebbe spettato alla convenuta dimostrare l'esistenza e il funzionamento del sistema di allarme; 2) vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e ancora violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe dato per scontato il funzionamento dell'allarme senza prova della convenuta; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese, ritenute ingiustificate perché, a dire dei ricorrenti, non era stato accertato il funzionamento dell'allarme al momento del furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è stata alcuna inversione dell'onere probatorio: nel giudizio risarcitorio ex art. 2043 c.c. spettava ai danneggiati provare la condotta colposa della controparte, cioè l'omissione di misure di sicurezza nel cantiere, e i giudici di merito hanno valutato in fatto la prova testimonialmente offerta, reputandola insufficiente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché non coerente con la rubrica sia perché, nella sostanza, si trattava di una censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. preclusa dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., essendovi doppia conforme di merito. Il terzo motivo è stato rigettato perché riproponeva sostanzialmente le doglianze già esaminate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    È stato evocato per censurare la pretesa violazione di legge e un vizio processuale nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la ripartizione dell'onere della prova era corretta.

  • art. 2043 c.c.

    Nel giudizio risarcitorio fondato su responsabilità aquiliana, l'attore deve provare la condotta colposa del convenuto e il nesso con il danno lamentato.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che vi sia stata inversione dell'onere della prova, ribadendo che incombeva sui danneggiati fornire la prova dei fatti costitutivi della responsabilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura di vizio motivazionale è stata reputata inammissibile, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei limiti richiamati dalla Corte.

  • art. 91 c.p.c.

    La soccombenza dei ricorrenti giustifica la loro condanna alla rifusione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulle spese è stata respinta perché fondata sul medesimo presupposto già escluso nei precedenti motivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio ex art. 2043 c.c. l'attore deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusa la condotta colposa del convenuto e il nesso con il danno; non può addossarsi al convenuto la prova dell'esclusione della responsabilità se tale onere non discende da una specifica presunzione legale.
  • La valutazione di sufficienza e attendibilità della prova testimoniale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste di violazione di legge, si risolva in una contestazione del vizio motivazionale o della ricostruzione del fatto è inammissibile se non rispetta i limiti del sindacato di legittimità, specialmente in presenza di doppia conforme.
  • Le censure sulle spese processuali che dipendano integralmente dalla riproposizione di motivi di merito già respinti non possono essere accolte quando resti ferma la soccombenza della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeSpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.