Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 502/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 242/2025 pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 18.2.2025.

Giustizia amministrativa202501807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato il Comune al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori, in favore del difensore distrattario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. deducendo che la sentenza civile del Tribunale di Avellino, notificata al Comune il 25 febbraio 2025, era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse integralmente adempiuto. Il titolo esecutivo poneva a carico del Comune il pagamento di euro 7.122,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora. In corso di causa il difensore ha dichiarato che il Comune aveva pagato quanto dovuto, salvo l'IVA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere per gli importi pagati nel corso del giudizio. Ha accolto per la restante parte il ricorso, ordinando al Comune di corrispondere al ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'IVA dovuta sull'importo previsto dal titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Avellino, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, inclusi stanziamento o modifica del bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché reperimento materiale delle somme. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 159, comma 5, TUEL. Ha respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla sua applicazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo l'interpretazione dell'Adunanza plenaria n. 15/2014. Ha condannato il Comune alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    "proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello ... della sussistenza di altre ragioni ostative"

    L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma il giudice deve valutare discrezionalmente anche ulteriori ragioni ostative connesse alle difficoltà di adempimento, ai vincoli normativi e di bilancio e alla finanza pubblica.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 159, commi 2, 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)

    Limita i poteri del commissario ad acta rispetto alle somme impignorabili individuate dalla disposizione e impone la verifica dell'esistenza e legittimità delle relative deliberazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alle somme corrisposte, mentre il giudizio permane per gli importi ancora insoluti.
  • Accertata la mancata integrale esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato di condanna pecuniaria; il commissario deve adottare le iniziative contabili e finanziarie necessarie, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 159, comma 5, TUEL.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, comprese le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica; tali ragioni possono giustificarne il diniego concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.