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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01817/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, affermando che non poteva ritenersi che il ricorso fosse stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 19/03/2025. Dal testo emerge solo che il gravame articolava due motivi, ritenuti dalla Corte generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di censure già dedotte in appello sul giudizio di responsabilità. La Suprema Corte rileva che tali doglianze erano state già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici sia dalla sentenza impugnata sia, in ragione della doppia conforme, dalla sentenza di primo grado. Non sono indicati il reato contestato né il contenuto specifico dei due motivi.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure generiche, di merito e già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In presenza di "doppia conforme", il controllo di legittimità è particolarmente precluso quando i motivi si risolvono nella mera riproduzione di doglianze già vagliate e respinte dai giudici di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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