Ordinanza n. 5270/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento decreto prot. 2939/2025 - concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi del dm n. 205/2023 (classi di concorso am12, as12 e adss) - mancata ammissione alla prova orale (classe concorso as2b) – pnrr.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla prova orale di un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto di mancata ammissione alla prova orale relativo a una procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente, riferita alla classe di concorso indicata nell'epigrafe e finanziata nell'ambito del PNRR. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti con il ricorso. Il giudice ha rilevato che la controversia rientra tra quelle relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che deve pertanto essere trattata secondo il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. È stata inoltre chiesta l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei soggetti interessati.
La decisione
Il TAR ha disposto la conversione del rito, fissando la prosecuzione del giudizio a una data compatibile con il rispetto dei termini previsti per le controversie PNRR. Ha ordinato la notificazione del ricorso anche al Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenuti parti necessarie ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova nei successivi cinque giorni. Il TAR ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, secondo termini e modalità richiamati dall'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR Lazio. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 6 maggio 2026; nessuna decisione è stata adottata sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La disposizione è stata ritenuta applicabile alle controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e costituisce la base per la conversione del rito e per il rispetto dei relativi termini processuali.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
Prevede, secondo quanto affermato nell'ordinanza, la necessaria partecipazione al giudizio del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa riguarda una procedura relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve applicare il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, anche disponendo la conversione del rito e fissando la prosecuzione in modo compatibile con i termini speciali previsti per tali controversie.
- Nei giudizi rientranti nell'ambito dell'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, devono essere chiamate come parti necessarie il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, stabilendo termini e modalità di esecuzione.
Come è indicizzato
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