Sentenza n. 1781/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale che, nell’immettere il ricorrente nel ruolo di professore di prima fascia mediante chiamata diretta per chiara fama, gli attribuiva la classe stipendiale iniziale, nonché la nota rettorale di riscontro negativo alla richiesta di attribuzione di una classe superiore
Esito
Favorevole al ricorrente (professore universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, chiamato direttamente per chiara fama ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e inquadrato dal 1° ottobre 2024 come professore di prima fascia in regime di impegno a tempo definito, ha contestato l’attribuzione della classe stipendiale 0. Ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, del d.m. 25 luglio 1997 e del regolamento dell’Ateneo sulla chiamata diretta, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, violazione dei principi di ragionevolezza e dell’art. 97 Cost. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria. Secondo il ricorrente, la classe stipendiale avrebbe dovuto essere determinata sulla base dell’anzianità di servizio e delle valutazioni di merito, desumibili anche dall’istruttoria relativa alla chiamata per chiara fama, e non sulla base della prassi dell’Ateneo o di generiche esigenze di bilancio. Ha chiesto l’attribuzione della classe stipendiale massima o, comunque, di una classe superiore alla 0. L’Università ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione per mancata contestazione delle delibere presupposte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e ha chiesto il rigetto, richiamando il testo vigente della legge e le disponibilità di bilancio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il decreto rettorale è l’atto direttamente lesivo, poiché la legge attribuisce al Rettore il potere di disporre la nomina e determinare la relativa classe stipendiale; le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione hanno natura endoprocedimentale e non erano autonomamente impugnabili. Nel merito, il ricorso è stato accolto limitatamente al difetto di motivazione e di istruttoria. Il giudice ha escluso che al ricorrente spettasse automaticamente il livello retributivo più alto, poiché tale pretesa si fondava su una versione non più vigente dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005. Ha tuttavia ritenuto illegittima l’attribuzione della classe iniziale sulla base di una prassi dell’Ateneo e di generiche esigenze connesse alle programmazioni assunzionali. La norma vigente impone di determinare la classe stipendiale sulla base dell’eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito; non risultava che tali elementi fossero stati concretamente esaminati dal Rettore, né dagli organi intervenuti nella fase precedente. Le disponibilità di bilancio rilevano nella scelta a monte di procedere alla chiamata diretta, ma non possono sostituire, a valle, la valutazione dei criteri legali per la determinazione della classe stipendiale. Il decreto è stato quindi annullato nella parte relativa all’attribuzione della classe iniziale, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. È stata respinta la domanda di accertamento del diritto alla classe massima, spettando al Rettore procedere a una nuova determinazione secondo i criteri normativi. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 1, comma 9, l. 230/2005
sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito
La classe stipendiale dei docenti chiamati direttamente per chiara fama deve essere determinata dal Rettore sulla base dell’eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito; non è consentita l’attribuzione automatica della classe iniziale in forza di una prassi dell’Ateneo o di generiche esigenze di programmazione finanziaria.
art. 1-bis d.l. 180/2008, convertito dalla l. 1/2009
Ha modificato la disciplina previgente, sicché non è più applicabile la disposizione che riconosceva ai docenti chiamati per chiara fama il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari.
d.m. 25 luglio 1997
È richiamato dal ricorrente quale disciplina dei criteri per la chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama; la decisione si fonda, tuttavia, principalmente sulla disciplina dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005.
art. 3 l. 241/1990
L’attribuzione della classe stipendiale richiede una motivazione riferita ai criteri concretamente applicati e un’istruttoria effettiva sull’anzianità di servizio e sul merito.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento, efficacia, efficienza e imparzialità sono richiamati quali parametri dell’esercizio del potere di determinazione della classe stipendiale.
Massime di principio
- Quando la legge attribuisce al Rettore il potere di determinare la classe stipendiale del professore universitario chiamato direttamente per chiara fama, tale determinazione deve essere compiuta sulla base dell’eventuale anzianità di servizio e delle valutazioni di merito, mediante un’istruttoria concreta e una motivazione riferita a tali elementi.
- È illegittima l’attribuzione automatica della classe stipendiale iniziale a un professore chiamato per chiara fama se l’amministrazione non dimostra di avere valutato l’anzianità di servizio e il merito dell’interessato, anche quando invochi una prassi interna dell’Ateneo.
- Le disponibilità di bilancio possono rilevare nella decisione preliminare dell’Ateneo di procedere alla copertura del posto mediante chiamata diretta, ma non possono sostituire, nella successiva determinazione della classe stipendiale, i criteri legali dell’anzianità di servizio e delle valutazioni di merito.
- L’annullamento dell’attribuzione della classe stipendiale iniziale per difetto di motivazione e istruttoria non comporta il riconoscimento giudiziale del diritto alla classe stipendiale massima quando la determinazione della classe spetta all’amministrazione; il giudice deve lasciare spazio alle ulteriori valutazioni dell’organo competente.
- Le delibere degli organi accademici che precedono il decreto rettorale di nomina e di determinazione della classe stipendiale sono atti endoprocedimentali non autonomamente impugnabili, se privi di immediata lesività.
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