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Sentenza

Sentenza n. 731/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 49829/RU dell'11/10/2022 dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – DT II – Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta – Ufficio delle Dogane di Genova 2 – Sezione Antifrode e Controlli – Reparto Antifrode “invito alla ripresa dei rifiuti. Dichiarazione doganale Valcart srl EX 1 n. 110069 del 16/09/2022 emessa dalla Sot di Prà Dogana di Genova 2”, notificato a mezzo PEC in data 11/10/2022 e di tutti gli atti e provvedimenti anche non conosciuti ad esso connessi e/o presupposti

Giustizia amministrativa202200794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: invito alla ripresa dei rifiuti spediti verso la Thailandia, con riqualificazione del carico come mescolanza intenzionale di rifiuti diversi soggetta a notifica e autorizzazione preventiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione doganale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente impugnava l’invito dell’Ufficio delle Dogane alla ripresa dei rifiuti presenti presso il terminal portuale e destinati alla Thailandia. L’amministrazione, a seguito di ispezione visiva, aveva ritenuto che il carico non fosse costituito da soli metalli non ferrosi classificabili con il codice Basilea B1010 e assoggettabili alla procedura semplificata della lista verde, ma da una mescolanza intenzionale ed eterogenea di apparecchiature elettriche ed elettroniche, plastica, metalli ferrosi e altri materiali, priva di uno specifico codice della lista verde e soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione della disciplina nazionale, unionale e internazionale sui rifiuti, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, violazione della proporzionalità, del divieto di aggravamento e delle garanzie partecipative. In particolare sosteneva che l’amministrazione si fosse limitata a un esame visivo, senza acquisire informazioni sulla provenienza, composizione e lavorazione dei rifiuti, senza eseguire un campionamento e senza ricorrere a personale tecnico specializzato o ad analisi merceologiche. Con il secondo motivo contestava la riqualificazione del rifiuto con codice CER 191212 e sosteneva che il carico fosse composto per oltre il 98 per cento da metalli, dovendo quindi essere qualificato come rifiuto di metalli e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile, riconducibile al codice B1010. La ricorrente formulava inoltre una domanda risarcitoria, prospettando costi per la ripresa dei materiali e il mancato incasso del corrispettivo della spedizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo superfluo esaminare le eccezioni preliminari dell’amministrazione sull’asserita natura non definitiva dell’atto e sull’acquiescenza, poiché le censure erano infondate nel merito. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ritenuto insussistente il difetto di istruttoria: dalla documentazione fotografica risultava una pluralità di materiali eterogenei, tra cui circuiti stampati, trasformatori, componenti elettrici, contatori, prese, connettori, fili con guaine in plastica, parti di impianti elettrici, plastica e metalli ferrosi. Tale evidenza consentiva all’amministrazione di qualificare il carico come mescolanza intenzionale di rifiuti diversi senza necessità di ulteriori analisi tecniche. Le linee guida dell’amministrazione non imponevano automaticamente il prelievo di campioni o l’intervento di personale tecnico specializzato, trattandosi di adempimenti rimessi alla valutazione dell’ufficio e non necessari quando l’esame visivo rende già evidente il carattere miscellaneo del carico; imporli nel caso concreto avrebbe determinato un inutile aggravamento procedimentale. Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato il principio secondo cui la presenza, in una miscela, di singoli materiali astrattamente riconducibili alla lista verde non comporta automaticamente l’assoggettamento dell’intera miscela alla procedura semplificata. Occorre verificare se la lista verde contenga una voce corrispondente alla specifica composizione del rifiuto e considerare i diversi rischi derivanti dalla manipolazione del rifiuto composito. Il carico, per la sua composizione, era riconducibile ai codici OCSE GC010 e/o GC020, relativi rispettivamente a rifiuti di assemblaggi elettrici costituiti unicamente da metalli o leghe e a rottami elettronici e componenti elettronici recuperabili, non al codice B1010 indicato dalla società. Inoltre, la stessa ricorrente aveva ammesso che il carico sarebbe stato sottoposto a ripulitura dal ferro e dalle frazioni elettroniche, con possibile residuo di materiali diversi dai metalli non ferrosi; la percentuale effettiva di tali materiali risultava comunque molto superiore al 2 per cento prospettato. La destinazione in Thailandia rafforzava la necessità della procedura ordinaria, poiché tale Paese non è soggetto alla disciplina prevista per i Paesi OCSE e aveva stabilito l’applicazione della notifica e autorizzazione preventiva scritta alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 18 Regolamento CE n. 1013/2006

    procedura semplificata di spedizione

    La procedura semplificata non si applica automaticamente a una miscela di rifiuti solo perché alcuni suoi componenti, considerati isolatamente, potrebbero rientrare nella lista verde.

  • art. 24 Regolamento CE n. 1013/2006

    Richiamato nel quadro della disciplina delle spedizioni illegali e degli obblighi conseguenti alla non corretta classificazione dei rifiuti.

  • art. 35 Regolamento CE n. 1013/2006

    La spedizione verso un Paese non OCSE di rifiuti elettrici ed elettronici è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta secondo quanto previsto per la destinazione considerata.

  • Allegati III e VII Regolamento CE n. 1013/2006

    La classificazione nella lista verde e l’utilizzo della procedura semplificata richiedono la corrispondenza tra la concreta composizione del rifiuto e una voce pertinente degli allegati; una miscela eterogenea non può essere ricondotta automaticamente alla voce relativa ai metalli non ferrosi.

  • art. 184 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato per la classificazione dei rifiuti e per la contestazione della qualificazione operata dall’amministrazione.

  • art. 197, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di specializzazione delle competenze amministrative nella gestione e classificazione dei rifiuti.

  • art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152/2006

    La non corretta gestione o spedizione dei rifiuti espone l’operatore alle sanzioni previste dalla disposizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento è adeguatamente motivato quando l’amministrazione indica, anche sulla base dell’esame visivo e della documentazione disponibile, gli elementi concreti che giustificano la diversa classificazione del rifiuto.

  • artt. 7 ss. l. n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla partecipazione procedimentale; la sentenza non accoglie la censura.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento al preavviso di rigetto; la sentenza non accoglie la censura.

  • art. 17 l. n. 241/1990

    Il ricorso a una valutazione tecnica ulteriore non è necessario quando gli elementi già acquisiti, in particolare l’esame visivo, rendono evidente la natura eterogenea del carico.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La classificazione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti deve riguardare la concreta composizione del carico nel suo complesso: la presenza di componenti singolarmente riconducibili alla lista verde non consente di assoggettare automaticamente una miscela eterogenea alla procedura semplificata.
  • Una miscela intenzionale di rifiuti composta anche da materiali non riconducibili a una specifica voce della lista verde è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva prevista dal Regolamento CE n. 1013/2006.
  • L’amministrazione doganale può fondare la riqualificazione del carico su un esame visivo quando la natura eterogenea e miscellanea dei rifiuti risulta immediatamente evidente; il campionamento o l’analisi tecnica ulteriore non costituiscono adempimenti necessari in ogni caso, se risultano superflui rispetto agli elementi già acquisiti.
  • L’operatore che dichiara una spedizione con il codice relativo ai metalli non ferrosi non può utilizzare tale classificazione quando il carico comprende apparecchiature elettriche ed elettroniche, plastica, metalli ferrosi e altri materiali in misura significativa, anche se la componente metallica è prevalente.
  • La destinazione della spedizione in un Paese non appartenente all’OCSE può comportare l’applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta ai rifiuti elettrici ed elettronici, secondo le condizioni previste dal Regolamento CE n. 1013/2006 e dalla disciplina applicabile nello Stato di destinazione.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiMotivazione del provvedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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