Regolamento (UE) 2022/27
Regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione del 27 settembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 per rendere permanente la soglia di notifica delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari allo 0,1% del capitale azionario emesso. La misura recepisce l’esperienza maturata durante la pandemia di COVID-19, quando una soglia più bassa era stata applicata temporaneamente per rafforzare monitoraggio e trasparenza. La Commissione, tenuto conto del parere dell’ESMA, ritiene opportuno stabilizzare la disciplina per evitare incertezze regolamentari e migliorare la vigilanza sui mercati.
Adeguamento della soglia di notifica delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari, fissandola stabilmente allo 0,1% del capitale azionario emesso.
Ambito di applicazione
Si applica alle importanti posizioni corte nette relative al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell’Unione, ai fini dell’obbligo di notifica all’autorità competente previsto dal regolamento (UE) n. 236/2012. Incide sulla soglia rilevante di notifica per gli operatori di mercato soggetti a tale disciplina, senza introdurre esclusioni specifiche nel testo fornito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Adeguamento della soglia di notifica delle importanti posizioni corte nette in titoli azionari
Il regolamento delegato (UE) 2022/27 interviene sul regolamento (UE) n. 236/2012 in materia di vendite allo scoperto e, in particolare, sulla notifica delle importanti posizioni corte nette su azioni. La modifica recepisce l’esperienza maturata nei mercati durante la pandemia di COVID-19 e rende stabile una soglia di segnalazione più bassa, ritenuta utile per rafforzare la trasparenza e la vigilanza.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La Commissione richiama l’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 236/2012, che le impone di monitorare l’adeguatezza della soglia di notifica rilevante e di valutarne l’eventuale modifica alla luce degli sviluppi dei mercati finanziari. Nei considerando si evidenzia che, nei primi mesi del 2020, la pressione alle vendite e la volatilità legate alla pandemia avevano determinato spirali ribassiste e reso necessario un abbassamento temporaneo della soglia tramite i poteri di intervento dell’ESMA in circostanze eccezionali.
Valutazione dell’ESMA e stabilizzazione della soglia
La Commissione prende atto del parere ESMA del 13 maggio 2021 (ESMA70-156-4262), secondo cui la soglia più bassa ha migliorato sensibilmente il monitoraggio delle posizioni corte nette a livello individuale, settoriale e di mercato. L’ESMA ha inoltre ritenuto che i costi di adeguamento per gli operatori siano marginali, dato che la soglia ridotta era già stata applicata per diversi mesi. In tale quadro, la Commissione sottolinea l’esigenza di evitare incertezza sull’obbligo di segnalazione e di garantire regole stabili.
Modifica sostanziale dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012
L’articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente il paragrafo 2 dell’articolo 5 del regolamento base. La soglia di notifica rilevante viene fissata:
- allo 0,1% del capitale azionario emesso della società interessata;
- a ogni ulteriore incremento dello 0,1% oltre tale percentuale.
Ne consegue che l’obbligo di notifica scatta ogni volta che una posizione corta netta raggiunge o supera tali livelli, secondo la logica già propria del regime delle vendite allo scoperto disciplinato dal regolamento del 2012.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo
La modifica riguarda le società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell’Unione e incide sulle posizioni corte nette riferite al loro capitale azionario emesso. Il testo non introduce nuove definizioni né nuove esenzioni, ma si limita a ricalibrare la soglia quantitativa ai fini della notifica all’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuova soglia di notifica
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 prevedendo che la soglia di notifica rilevante sia pari allo 0,1% del capitale azionario emesso della società interessata e, successivamente, a ogni ulteriore incremento dello 0,1% oltre tale percentuale.
Contesto e finalità della modifica
I considerando richiamano l’obbligo della Commissione di monitorare l’adeguatezza della soglia di notifica, la temporanea riduzione operata dall’ESMA durante la crisi COVID-19 e il successivo riscontro positivo in termini di trasparenza, monitoraggio e efficacia della regolamentazione. La modifica mira a sostituire in via stabile la soglia precedente con quella ridotta.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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