Sentenza del 21/06/2016 n. 12775 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso comunale di accertamento ICI per il 2006 relativo a fabbricati della cooperativa censiti nelle categorie catastali C/1, C/3, C/6, D/1 e D/7. La società sosteneva che fossero esenti perché destinati alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. In Cassazione ha dedotto, in via principale, che la normativa sopravvenuta consentiva di riconoscere retroattivamente i requisiti per la categoria D/10 e, in via subordinata, che la strumentalità agricola comportava la non imponibilità indipendentemente dalla categoria catastale.
La decisione
La CTP di Forlì aveva accolto il ricorso soltanto quanto alla domanda subordinata di esclusione delle sanzioni; la CTR Emilia-Romagna aveva respinto l’appello della società, ritenendo che gli immobili censiti nelle categorie indicate non potessero beneficiare dell’esenzione riconosciuta ai fabbricati rurali classificati A/6 o D/10. In Cassazione la società ha poi rinunciato agli atti del giudizio e il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. La Corte non ha quindi deciso nel merito i due motivi: ha dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese processuali.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti, quando determina la cessazione del giudizio, può condurre a una pronuncia di estinzione senza che il giudice esamini i motivi di ricorso: non va quindi interpretata come una decisione sul merito della pretesa tributaria.
- La compensazione delle spese disposta in questo caso dipende dalla specifica adesione del Comune alla richiesta della ricorrente; la decisione non stabilisce un principio di merito sull’esenzione ICI degli immobili strumentali agricoli né sull’efficacia retroattiva del loro eventuale accatastamento in D/10.
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