Sentenza n. 12161/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota dell’USR Lazio, prot. n. 60846 del 3/09/2024, relativa all’avvio dell’a.s. 2024/2025, nella parte in cui individua condizioni per l’attivazione di classi collaterali nelle scuole paritarie, quale è la scuola ricorrente, prevedendo che solo in via eccezionale possa essere autorizzata l’attivazione presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado di classi quinte collaterali, precisando che: “Le condizioni per lo sdoppiamento di classi o di sezioni non possono essere precostituite attraverso esami di idoneità o attraverso artificiose riduzioni del numero degli alunni in una classe, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela degli alunni”; - del decreto dell’USR Lazio, Direzione Generale, prot. n. 2122 dell’11/10/2024, con cui, sulla base della predetta nota, non è stata autorizzata per l’a.s. 2024/2025 la costituzione delle classi quinte collaterali per gli indirizzi “Amministrazione Finanza Marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, per cui è stata avanzata richiesta dall’Istituto ricorrente; - della presupposta nota dell’USR Lazio, Ufficio II, prot. n. 67656 del 20/09/2024, recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis, l. 241/90; - ove occorrer possa, del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 e del DM. n. 267/2007, nella parte in cui, illegittimamente, possano autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nei provvedimenti di cui sopra; - nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di autorizzazione alla costituzione, per l'anno scolastico 2024/2025, di classi quinte collaterali degli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Sistemi informativi aziendali, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico paritario ha impugnato la nota dell'USR Lazio relativa all'avvio dell'anno scolastico, il decreto di diniego dell'autorizzazione alla costituzione delle classi quinte collaterali e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Ha contestato, tra l'altro, l'illegittimità dell'interpretazione amministrativa secondo cui l'attivazione di classi quinte collaterali può essere autorizzata solo eccezionalmente e non può essere precostituita mediante esami di idoneità o artificiose riduzioni del numero degli alunni; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la motivazione del diniego finale non corrispondesse esattamente ai motivi ostativi previamente comunicati. In sede cautelare il TAR aveva accolto l'istanza, riservando al merito la verifica dell'effettivo status di studenti lavoratori degli alunni e dell'impossibilità di inserirli nelle classi esistenti. Dopo l'adozione dell'ordinanza cautelare, la classe ha potuto concludere l'anno scolastico in regime di parità e gli studenti hanno sostenuto gli esami di Stato. La parte ricorrente ha quindi dichiarato, in più occasioni, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo tuttavia in via prioritaria l'accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha escluso di poter esaminare prima i motivi di ricorso e, solo in caso di rigetto, dichiarare l'improcedibilità: la parte può disporre dell'interesse sostanziale azionato, ma non può condizionare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all'esito favorevole del giudizio. Non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché essa presuppone la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, normalmente mediante un atto dell'amministrazione che ritiri o sostituisca quello impugnato; nella fattispecie l'amministrazione non aveva ritirato i provvedimenti contestati e aveva anzi ribadito la legittimità del diniego e il permanere delle carenze riscontrate. Il Collegio ha quindi preso atto della rinuncia sostanziale alla decisione sulle censure, senza esaminarne il merito. Ha precisato che l'improcedibilità comporta la stabilizzazione degli effetti dei provvedimenti impugnati e che l'ordinanza cautelare perde automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza definitiva. Sono stati tuttavia mantenuti fermi gli effetti degli eventuali titoli di studio rilasciati agli studenti in buona fede durante il giudizio, poiché non può ricadere sugli studenti l'alternanza degli esiti processuali quando abbiano sostenuto gli esami sulla base di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa al preavviso di rigetto è stata esaminata solo ai fini della ricostruzione della posizione processuale; il giudice ha rilevato che la motivazione finale dava conto della partecipazione dell'interessato e considerava anche la documentazione prodotta nelle controdeduzioni.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio; non è sufficiente che l'utilità pratica sia stata conseguita in via cautelare, se l'amministrazione non ha ritirato o sostituito l'atto impugnato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio, unitamente all'art. 35 c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la parte può rinunciare, anche mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, alla prosecuzione della domanda, ma non può subordinare tale dichiarazione all'eventualità che il giudice respinga il ricorso: la valutazione dell'interesse processuale e l'esito del giudizio restano rimessi al giudice.
- La cessazione della materia del contendere richiede la piena soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio; il mero conseguimento dell'utilità pratica per effetto di una misura cautelare non determina tale esito se l'amministrazione non ha ritirato o sostituito il provvedimento impugnato.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse comporta la stabilizzazione degli effetti dei provvedimenti impugnati, che non vengono annullati né privati di efficacia per effetto della sentenza processuale.
- L'ordinanza cautelare perde automaticamente rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il giudizio; tuttavia, gli effetti dei titoli di studio conseguiti in buona fede dagli studenti sulla base della pronuncia cautelare possono essere conservati, per evitare che l'alternanza degli esiti processuali arrechi loro pregiudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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