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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49966/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di secondo grado che ha confermato la loro responsabilità per due rapine a mano armata commesse nella stessa giornata con uso di autovettura di provenienza furtiva; Vastano è inoltre responsabile di resistenza e lesioni e danneggiamento dell'auto di polizia. Di Matteo deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizi nella determinazione della pena (assai rilevata la giovane età e la volontà risarcitoria). Vastano censura il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale per il risarcimento del danno (anche parziale), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante confessione e riparazione, e la mancata declaratoria di continuazione tra rapine/ricettazione e i reati commessi nella fuga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che ha negato le attenuanti generiche per la particolare intensità del dolo, la premeditazione e la spregiudicatezza delle condotte, e ha escluso valore attenuante alla confessione intervenuta in flagranza e alla restituzione/risarcimento che è avvenuta per effetto dell'arresto e del sequestro o è stata parziale e non idonea a riparare il grave danno morale. Ha inoltre condiviso la mancata qualificazione come reato continuato degli illeciti commessi durante la fuga, perché non facevano parte del progetto criminoso preventivamente ideato. Ha confermato le statuizioni di responsabilità e la rideterminazione della pena operata in appello e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferimento alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che non sussistessero in presenza di particolare intensità del dolo, premeditazione e modalità particolarmente spregiudicate delle condotte

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha motivato la modulazione sanzionatoria ritenendo congrua la pena-base al minimo e giustificati gli aumenti per la continuazione e la ricettazione

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze (relevant per valutazione attenuanti/agggravanti): richiamata implicitamente nel giudizio sulla rilevanza delle circostanze attenuanti e aggravanti

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e agli aumenti per continuazione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei criteri previsti

  • art. 62 n.6 cod. pen.

    Attenuante speciale per il risarcimento del danno: la Corte ha interpretato che l'integrale e idonea riparazione è necessaria per il riconoscimento; risarcimenti parziali, effettuati dopo il sequestro o accettati solo da alcuni offesi, non sono sufficienti

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 10539 del 10/02/2023, dep. 13/03/2023)

    Criteri per il riconoscimento del reato continuato: unità del disegno criminoso desumibile da elementi come brevità del lasso temporale, identità del modus operandi, analogia dei reati e partecipazione costante; la Corte ha applicato tali criteri per escludere la continuazione fra i reati originari e quelli sopravvenuti nella fuga

Massime di principio

  • La confessione resa al momento dell'arresto in flagranza ha valore attenuante limitato se appare consequenziale all'arresto e non fornisce elementi nuovi di resipiscenza
  • La restituzione della refurtiva o il versamento di somme non costituiscono automaticamente l'attenuante speciale per il risarcimento: è richiesta un'effettiva riparazione idonea e non meramente conseguente al sequestro o parziale e non accettata da tutti gli offesi
  • Per escludere le circostanze attenuanti generiche possono prevalere elementi come la premeditazione, l'intensità del dolo e la spregiudicatezza delle modalità operative, anche se l'imputato è giovane o incensurato
  • La qualificazione dei fatti come reato continuato richiede l'accertamento di un progetto criminoso unitario; atti estemporanei e strumenti impiegati successivamente per assicurare la fuga possono non rientrare nella continuazione
  • In Cassazione i motivi di impugnazione devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito: la mera reiterazione di argomentazioni già valutate e respinte è causa di inammissibilità
  • La determinazione della pena può tener conto della capacità a delinquere e dell'intensità del dolo; giudici di merito possono applicare incrementi anche se alcuni elementi (es. giovane età, incensuratezza) sono favorevoli all'imputato

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