Cassazione Penale, Sentenza n. 12682/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Messina, giudice dell'esecuzione, che aveva revocato e dichiarato nulla l'ordine di esecuzione della pena emesso dal Procuratore generale stesso nei confronti di Galati. La revoca si fondava sulla conclusione che la sentenza di condanna non fosse irrevocabile a causa di un errore materiale nel ricorso per cassazione (errata indicazione della data di nascita di un coimputato omonimo), per cui il giudice dell'esecuzione ha ritenuto mancante o non esecutivo il titolo. Il Procuratore generale ha censurato la decisione per presunta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione sarebbe limitato a verificare la regolare formazione del titolo esecutivo e non potrebbe anticipare il giudizio di ammissibilità del ricorso, competenza della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale per carenza di interesse. Ha ritenuto che il ricorrente non contestasse la non esecutività del titolo, ma soltanto la revoca conseguente alla declaratoria di non irrevocabilità; dato che la revoca dell'ordine di esecuzione era la naturale conseguenza della mancata formazione del titolo, mancava ab initio l'interesse a proporre ricorso. La Corte ha inoltre ricordato il principio secondo cui il pubblico ministero ha interesse ad impugnare solo se l'impugnazione può produrre un vantaggio pratico e non meramente teorico, e ha richiamato l'obbligo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di dichiarare la mancanza o la non esecutività del titolo e di sospendere l'esecuzione.
Norme richiamate
Il giudice dell'esecuzione, accertata la mancanza o la non esecutività del titolo, deve dichiararlo con ordinanza e sospendere l'esecuzione; pertanto la revoca dell'ordine di esecuzione è conseguenziale se viene meno il presupposto del titolo esecutivo
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero ha interesse all'impugnazione solo se con essa può ottenere un risultato concretamente favorevole e non soltanto formulare un principio di diritto astratto; in mancanza di un vantaggio pratico viene meno l'interesse a ricorrere
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può verificare la regolare formazione e l'esecutività del titolo e, se accerta la loro mancanza, è tenuto a dichiararla e a sospendere o revocare l'esecuzione; tale intervento non costituisce un anticipo illegittimo della cognizione della Corte di cassazione quando si tratta di accertare l'assenza del titolo esecutivo
- La revoca dell'ordine di esecuzione è legittima e consequenziale alla declaratoria di non irrevocabilità della sentenza: se il titolo non è formato o non è esecutivo, l'ordine di esecuzione va sospeso o revocato
- Il Procuratore generale (o il pubblico ministero) ha interesse a proporre ricorso per cassazione solo se l'impugnazione può determinare un vantaggio pratico effettivo; la mera difesa di un principio giuridico astratto non basta a fondare l'interesse
- In presenza di errori materiali nell'atto di impugnazione che pongono dubbi sulla riferibilità dell'impugnazione all'imputato, il giudice dell'esecuzione può esaminare gli elementi idonei a chiarire la riferibilità e, se ritiene che il titolo non si sia formato, dichiararne la non esecutività
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