Cassazione Penale, Sentenza n. 34559/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di ricusazione per incompatibilità del GUP, fondata sul fatto che il medesimo giudice aveva già emesso il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di altri coimputati per il medesimo delitto associativo; dedotta nullità del decreto alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 37207/2020 e censurata, in via subordinata, la compatibilità costituzionale degli artt. 34 e 37 c.p.p. dopo la Riforma Cartabia (introduzione della nozione di "ragionevole previsione della condanna").
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte di legittimità ha confermato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione perché non ricorre alcuna causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p.: le pronunce e i provvedimenti adottati dal GUP nei procedimenti separati riguardavano posizioni autonome e condotte distinte dei vari concorrenti, per cui il decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli altri coimputati non costituisce valutazione di merito idonea a pregiudicare l'imparzialità del GUP nei confronti di Campanile. Inoltre la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa; ha ricordato che il decreto di rinvio a giudizio mantiene natura prognostica e non diagnostica anche dopo la Riforma Cartabia.
Norme richiamate
art. 34 cod. proc. pen.
L'incompatibilità si riferisce a situazioni che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la stessa regiudicanda; non si applica di regola a pronunzie rese in procedimenti separati su posizioni autonome dei concorrenti.
art. 36 cod. proc. pen.
Strumenti processuali (astensione/ricusazione) per segnalare situazioni che possano incidere sull'imparzialità del giudice, da valutare caso per caso.
art. 37 cod. proc. pen.
Regola sulla ricusazione: applicabile quando sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 34 o altre ipotesi attinenti alla imparzialità; va interpretata secondo i principi costituzionali e giurisprudenziali che richiedono una valutazione di merito pregiudicante per la regiudicanda.
art. 425 cod. proc. pen.
Rinvio alla disciplina del giudizio abbreviato e al significato della valutazione di merito/di prognosi nel passaggio alla fase dibattimentale dopo la Riforma Cartabia; la Corte ritiene che la riforma non abbia modificato la natura prognostica del decreto di rinvio a giudizio.
Sez. Unite, n. 37207/2020 (giurisprudenza)
"il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione è, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta..."
La pronuncia stabilisce il principio di nullità in caso di decreto emesso in pendenza di decisione definitiva sulla ricusazione; tuttavia la Corte di legittimità ha ritenuto che quel principio non trovasse applicazione nel caso concreto perché mancava l'identità della regiudicanda e una valutazione di merito pregiudicante riferibile alla posizione di Campanile.
Corte Costituzionale, sent. n. 86/2013
Conferma che l'istituto dell'incompatibilità è circoscritto a vicende del medesimo procedimento/regiudicanda; pronunce in procedimenti distinti sui concorrenti non implicano automaticamente incompatibilità, salvo ipotesi estreme.
Corte Costituzionale, sent. n. 283/2000
Ha ampliato la tutela dell'imparzialità prevedendo che la ricusazione possa essere valutata anche per attività pregresse del giudice che configurino una valutazione di merito sulla responsabilità penale, ma richiede che detta attività abbia natura effettivamente pregiudicante e collegata alla decisione finale.
Giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez. 5 n. 5533/2019, Sez. 6 n. 39367/2017, ecc.)
Costante orientamento secondo cui, nel concorso di persone nel reato, quando le posizioni sono autonome e le condotte distintamente valutabili, la decisione in un processo non impedisce che un altro giudice valuti separatamente la posizione di altro concorrente; pertanto non sussistono di norma i presupposti per la ricusazione.
Massime di principio
- La causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. opera principalmente all'interno del medesimo procedimento e rispetto alla stessa "regiudicanda"; pronunce rese in processi separati non causano automaticamente incompatibilità.
- Il decreto di rinvio a giudizio del GUP ha natura prognostica e non costituisce di per sé una valutazione di merito idonea a pregiudicare l'imparzialità su posizioni autonome di altri concorrenti.
- La ricusazione per attività precedenti del giudice richiede che quelle attività costituiscano una valutazione di merito collegata alla responsabilità penale del medesimo soggetto e idonea a compromettere l'imparzialità; si valuta caso per caso.
- La pronuncia delle Sezioni Unite n. 37207/2020 sul tema della nullità del decreto emesso in pendenza della decisione sulla ricusazione è rilevante, ma la sua applicazione dipende dall'identità della regiudicanda e dal concreto atteggiarsi dei procedimenti.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare se le posizioni siano effettivamente inscindibili o se le condotte siano autonomamente valutabili; in presenza di autonomia, è difficile ottenere l'accoglimento della ricusazione per incompatibilità.
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