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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13702/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero una mera riproduzione di questioni già esaminate e correttamente decise dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per condotte tenute in occasione di un incontro sportivo di calcio, consistenti in azioni di resistenza a pubblici ufficiali, con lesioni riportate da personale delle forze dell'ordine e lancio di petardi, fumogeni e oggetti contundenti. I primi due motivi di ricorso riproponevano questioni già dedotte in appello e in primo grado, relative alla necessità di una ulteriore perizia sulla capacità di intendere e di volere e alla rilevanza del grave ritardo mentale sulla condotta contestata. La Corte di appello aveva già risposto in modo completo ritenendo che la perizia espletata avesse escluso l'incidenza del ritardo mentale grave sulla capacità di intendere e di volere e che tale profilo non avesse attinenza con la condotta contestata, così da rendere non utile o non necessaria una nuova perizia.

Norme richiamate

  • art. 592 c.p.p.

    condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre questioni già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la Corte di merito ha già fornito una risposta completa e logicamente corretta su una censura, il ricorso non può limitarsi a reiterare la stessa doglianza.
  • La richiesta di una nuova perizia è infondata se quella già espletata ha escluso la rilevanza del profilo psichico allegato rispetto alla condotta contestata e il giudice di merito ha motivato sulla non necessità di ulteriori accertamenti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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