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Sentenza

Sentenza n. 890/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone recante condanna della Provincia al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone il 20 dicembre 2024, divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato alla Provincia il 10 febbraio 2025. Il titolo disponeva il pagamento di € 225.382,57, oltre interessi e spese processuali. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto, oltre all’esecuzione del titolo, la condanna della Provincia al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La Provincia non si è costituita e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il decreto ingiuntivo era definitivo e che la Provincia aveva l’obbligo di adempiere integralmente, mentre non aveva dimostrato di aver eseguito il titolo. Ha quindi ordinato alla Provincia di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, al pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il giudice ha ritenuto ammissibile la penalità di mora anche per l’ottemperanza di condanne al pagamento di somme di denaro e l’ha determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese, o frazione di mese, di ritardo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e opera fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Per l’eventuale inerzia successiva al termine assegnato è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Crotone, con facoltà di delega, da attivare su istanza della ricorrente e da eseguire entro i successivi 90 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 2.852,00 oltre accessori, contributo unificato e spese generali, sono state poste a carico della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo non spontaneamente adempiuto dall’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il titolo, assegnare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora è ammissibile anche per l’inottemperanza a condanne al pagamento di somme di denaro; può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento.

  • art. 1, comma 781, l. n. 208/2015

    La disposizione è richiamata quale fonte della novella dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., che ha confermato l’applicabilità della penalità di mora anche alle condanne pecuniarie.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il creditore dispone di un titolo giurisdizionale definitivo e l’amministrazione obbligata non dimostra di avervi dato integrale esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuto adempimento del provvedimento giurisdizionale azionato.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l’inottemperanza a una condanna al pagamento di somme di denaro, purché non sussistano ragioni di iniquità o altre cause ostative.
  • La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo e decorre dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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