Cassazione Penale, Sentenza n. 28509/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con altra meno afflittiva, in relazione ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 (traffico e detenzione di sostanze stupefacenti). La ricorrente lamentava carenza e insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, erronea contestazione della recidiva, e affievolimento delle esigenze cautelari per il decorso del tempo e per il rispetto delle prescrizioni imposte durante la custodia cautelare
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione adeguata e logicamente congruente circa la sussistenza di gravi indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione, richiamando modalità dei fatti, consistente quantitativo di stupefacente, durata dell'attività illecita, contesto relazionale e intercettazioni in cui la ricorrente si vantava delle proprie capacità criminali. Ha inoltre escluso rilievo decisivo al semplice decorso del tempo e al rispetto formale delle prescrizioni cautelari. Conseguentemente il provvedimento di custodia è stato confermato tacitamente (rigetto della richiesta di sostituzione). La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è disposta la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di legge
Norme richiamate
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990
Indicano la tipologia di reato (traffico e detenzione di stupefacenti) a carico della ricorrente; giustificano la gravità della contestazione che ha motivato la misura cautelare
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Indica la modalità di definizione del ricorso (richiamato in dispositivo): rilevante per la procedura, non per il merito della valutazione cautelare
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato come parametro formale della motivazione nell'esame del riesame: il tribunale del riesame deve motivare in relazione ai requisiti per la misura cautelare
art. 546 cod. proc. pen.
Modello cui si ispira la struttura motivazionale del provvedimento cautelare: la motivazione deve dare conto degli elementi indiziari e del loro peso
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Parametra la valutazione delle esigenze cautelari e la possibilità di misure alternative: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito, valutando concrete circostanze, possa escludere misure meno afflittive se non assicurano l'allontanamento dal contesto delinquenziale
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e) e comma 3
Delimita i poteri della Corte di Cassazione: controllo sulla motivazione e non sul contenuto della prova; stabilisce l'inammissibilità delle doglianze non riconducibili ai limiti del giudizio di legittimità
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-bis richiamati)
Prevede gli adempimenti a cura della cancelleria e del direttore dell'istituto penitenziario dopo la pronuncia di questa Corte; qui richiamato per la comunicazione dell'ordinanza al carcere
Massime di principio
- In cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: la Corte verifica la logica, la coerenza e l'esaustività della motivazione del giudice di merito, senza riesaminare il peso delle prove
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare il ricorrente deve dimostrare attenuazione concreta e significativa delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo o il rispetto formale delle prescrizioni non sono solitamente sufficienti
- Il giudice di merito può valorizzare elementi quali modalita' della condotta, quantitativo dello stupefacente, protrazione temporale dell'attivita' illecita, contesto relazionale e intercettazioni per ritenere sussistente il rischio di reiterazione
- La contestazione della recidiva va valutata puntualmente: se il giudice di merito ha escluso la recidiva la Cassazione non interviene a meno che la motivazione sia manifestamente illogica
- Per censurare la motivazione occorre provare la sua manifesta illogicita' o contraddittorieta'; una diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente per la cassazione
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