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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20480/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'appello proposto dal ricorrente contro la decisione del Tribunale di Bari. Il ricorrente chiedeva il pagamento di onorari professionali per l'attività difensiva svolta in favore del Comune in un giudizio amministrativo. Il ricorso articolava quattordici motivi: i primi quattro contestavano il rito applicabile (sosteneva l'obbligatorietà del rito speciale previsto dalla legge 794/1942 e dall'art.14 d.lgs.150/2011 anche in presenza di contestazioni sull'an debeatur); altri motivi riguardavano la legittimazione processuale (mancata produzione delle delibere di giunta), contestazioni probatorie e di disconoscimento di copie fotostatiche, nullità o inefficacia della convenzione di patrocinio del 1996 per violazione dei minimi tariffari e per difetto di forma scritta, applicabilità delle norme del d.lgs.231/2002, presunta transazione intervenuta, eccezione di pagamento e violazione dell'art.1193 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto: i primi quattro motivi inammissibili o privi di incisività avendo la Corte d'appello dichiarato inammissibile la censura sul mutamento del rito per mancata specifica doglianza rispetto al primo grado; la mancata produzione immediata delle delibere di giunta non comporta la perdita della legittimazione, trattandosi di condizione di efficacia e non di validità (possibile ratifica in corso di processo); il disconoscimento delle copie fotostatiche è stato considerato generico e perciò inefficace (richiesta dichiarazione chiara ai sensi della giurisprudenza su art.2719 c.c.); non sussisteva violazione dei minimi tariffari in quanto le parti avevano concordato un compenso forfetario e le doglianze attengono a valutazioni di merito; le norme del d.lgs.231/2002 sugli interessi di mora non sono applicabili ai contratti anteriori all'8 agosto 2002 (convenzione 1996); la diffida ad adempiere non ha potuto determinare la risoluzione di rapporti già cessati; la forma scritta ad substantiam per i contratti con la P.A. è soddisfatta con il rilascio della procura e con l'atto difensivo (art.83 c.p.c.); i motivi che denunciavano omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili per la regola della "doppia conforme" (art.348-ter c.p.c.); la richiesta di condanna ex art.96 c.p.c. del controricorrente è stata rigettata per mancanza di malafede o colpa grave. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del resistente: compensi €3.000,00 oltre 15% spese forfettarie, esborsi €200,00 e accessori di legge; inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 50-bis c.p.c.

    Censurato dal ricorrente nella questione del rito, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la questione a causa dell'inammissibilità della censura in appello; la decisione di merito circa non applicabilità del rito speciale è stata ritenuta pregnante

  • art. 50-quater c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sul rito speciale; analoghe considerazioni di inammissibilità della censura in sede di legittimità

  • legge n. 794/1942 (art. 28 e 29)

    Richiamata dal ricorrente come disciplina del rito speciale per le controversie su onorari pubblici; i giudici hanno ritenuto che tale censura non fosse decisiva e che il rito speciale non si imponga automaticamente

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Invocato dal ricorrente come normativa successiva relativa al rito speciale; la Suprema Corte ha ritenuto la questione gia' valutata e la censura inadeguatamente proposta

  • art. 2719 c.c.

    Principio richiamato dai giudici: il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere espresso chiaramente e identificare il documento e le difformità rispetto all'originale; il disconoscimento generico è inefficace

  • art. 7 d.lgs. n. 231/2002

    Riferito dal ricorrente in tema di minimi tariffari; la Corte ha osservato che la norma non è applicabile a contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002, quindi non pertinente alla convenzione del 1996

  • art. 11 d.lgs. n. 231/2002

    Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002

    Interpretazione letterale: esclude l'applicazione delle disposizioni del decreto ai contratti antecedenti all'8/8/2002; determinante per escludere l'applicazione del decreto alla convenzione del 1996

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla presunta sopravvenuta inefficacia della convenzione per decorso del termine assegnato con diffida; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa risolutiva tramite diffida su rapporti già cessati

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come mezzo che, con il rilascio della procura e l'atto difensivo, soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam per il contratto di patrocinio con la P.A.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Applicata per escludere l'ammissibilità dei motivi che denunziavano omesso esame di fatti decisivi in presenza della cosiddetta "doppia conforme" tra i due gradi di merito

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 3)

    Norma di riferimento per i motivi che deducono violazione di norme di diritto; la Corte ha distinto le questioni di diritto (sindacabili) dalle valutazioni di merito, spesso sottratte al sindacato di legittimità

  • art. 1193 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai requisiti dell'eccezione di pagamento; la Corte ha ritenuto il motivo non adeguatamente sviluppato e non menzionato nella decisione impugnata

  • art. 96 c.p.c.

    Valutata la richiesta di condanna per lite temeraria; la Corte ha escluso la sussistenza di malafede o colpa grave, riconfermando che la semplice infondatezza di una pretesa non giustifica automaticamente la sanzione

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-bis e 1-quater)

    Richiamato per l'obbligo, ove dovuto, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti procedurali per tale versamento

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Richiamato in relazione alle conclusioni del P.M.; la norma disciplina il deposito delle conclusioni motivate dal P.M. in Cassazione nelle controversie

Massime di principio

  • La qualificazione del rito (speciale o ordinario) deve essere tempestivamente dedotta e motivata nel primo grado e nei gradi successivi; la mancata impugnazione specifica in appello rende inammissibile la censura in cassazione.
  • L'autorizzazione della giunta comunale per l'esperimento di azioni civili costituisce condizione di efficacia della costituzione in giudizio e può essere prodotta nel corso del processo, potendo avere effetto di ratifica.
  • Il disconoscimento di copie fotostatiche deve essere espresso in modo chiaro e univoco, identificando il documento e le eventuali difformità rispetto all'originale; un disconoscimento generico è inefficace.
  • Le norme del d.lgs.231/2002 relative agli interessi di mora e ai minimi tariffari non si applicano ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002 (art.11), pertanto per convenzioni anteriori si applicano le regole del diritto comune.
  • La diffida ad adempiere non è uno strumento idoneo a provocare la risoluzione di rapporti già cessati; la valutazione della risoluzione per inadempimento richiede gli elementi propri del negozio risolutorio o della pronuncia giudiziale.
  • La forma scritta ad substantiam per i contratti di patrocinio con la P.A. può ritenersi soddisfatta con il rilascio della procura e con l'atto difensivo (art.83 c.p.c.), che rendono identificabile il contenuto negoziale.
  • Nei giudizi di secondo grado con "doppia conforme" è preclusa la rimessione in cassazione per omesso esame di fatti storici decisi sulle stesse ragioni negli stessi due gradi.
  • La responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art.96 c.p.c. richiede la prova della malafede o della colpa grave; la semplice infondatezza della domanda non giustifica automaticamente la condanna.
  • In cassazione vanno dedotte soltanto questioni già prospettate e adeguatamente documentate nei gradi di merito; nuove questioni non trattate in sede di merito sono inammissibili.

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