Ordinanza n. 237/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sanitaria di abbattimento di tutti i bovini detenuti nello stabilimento zootecnico e atti esecutivi di fissazione dell’abbattimento
Esito
Favorevole al ricorrente (allevatore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordine sanitario con cui l’ASL aveva disposto l’abbattimento in loco di tutti i bovini presenti nello stabilimento aziendale, comprendente i capi ubicati nelle località Acqua Frida e Corte Merexani, a seguito della conferma di un focolaio di Dermatite nodulare contagiosa (LSD) presso lo stabilimento aziendale. La positività agli esami Real Time PCR riguardava esclusivamente i bovini di Acqua Frida, mentre i capi di Corte Merexani, situati a circa 1,5-2 km di distanza, risultavano vaccinati, privi di sintomi e, secondo quanto dedotto, mai entrati in contatto con gli animali infetti. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione del regolamento (UE) 2016/429, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e del d.lgs. 136/2022; eccesso di potere per travisamento dei presupposti, sviamento e difetto di istruttoria; violazione dell’obbligo di motivazione e della disciplina europea sui controlli ufficiali, nonché carenza istruttoria, illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e minor sacrificio necessario, anche in relazione agli artt. 1 e 3 l. 241/1990 e agli artt. 9, 41, 42 e 97 Cost.; violazione del principio di precauzione per automatismo applicativo e mancato bilanciamento. In precedenza, la tutela cautelare ante causam era stata accordata limitatamente ai capi di Corte Merexani.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con riferimento ai bovini ubicati in località Corte Merexani. Pur richiamando la particolare gravità della LSD, classificata come malattia di categoria A, il Collegio ha attribuito rilievo al decorso di oltre 50 giorni dall’abbattimento dei capi infetti di Acqua Frida, superiore al periodo di incubazione indicato in 28 giorni, nonché all’assenza di documentazione comprovante l’infezione dei capi di Corte Merexani e agli esiti negativi degli ultimi controlli riferiti dal ricorrente. Ha quindi ravvisato il periculum in mora nell’irragionevole rischio di abbattimento di animali che potrebbero non avere contratto la malattia. L’accoglimento è stato disposto nelle more del merito, senza definire in via definitiva le questioni di legittimità dell’ordine sanitario. Il ricorrente dovrà continuare a vigilare sull’allevamento e ad adottare le precauzioni prescritte dalla normativa e dall’ASL; quest’ultima dovrà effettuare mensilmente, sino alla decisione di merito, esami per la ricerca della malattia e monitorare costantemente l’allevamento di Corte Merexani. Resta salva l’adozione di ulteriori misure, anche di abbattimento, in caso di accertata positività. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 17 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina il presupposto e la concessione della tutela cautelare; il TAR ha ravvisato il periculum in mora in relazione al rischio di abbattimento di capi potenzialmente sani.
art. 12, par. 1, lett. a), regolamento delegato (UE) 2020/687
tutti gli animali delle specie elencate detenuti nello stabilimento colpito sono abbattuti quanto prima in loco, all’interno dello stabilimento, in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione dell’agente patogeno della pertinente malattia di categoria A durante e dopo l’abbattimento
Prevede l’abbattimento degli animali delle specie interessate detenuti nello stabilimento colpito; nella fase cautelare il TAR ha ritenuto che la sua applicazione ai capi di Corte Merexani dovesse essere verificata alla luce della distanza, dell’assenza di positività e del decorso del periodo di incubazione.
regolamento (UE) 2016/429
Richiamato quale fonte europea della disciplina sulle malattie animali e sulle misure di prevenzione e controllo.
d.lgs. 136/2022
Richiamato quale normativa nazionale di attuazione della disciplina europea in materia di sanità animale.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento sanitario.
regolamento (UE) 2017/625
Richiamato in relazione alla disciplina dei controlli ufficiali.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’ordine di abbattimento di animali adottato per il controllo di una malattia animale altamente diffusiva può essere sospeso, limitatamente ai capi privi di positività e sintomi, quando il decorso del periodo di incubazione e l’assenza di documentazione sull’infezione rendano concreto il rischio di un abbattimento irragionevole di animali sani.
- L’applicazione delle misure zooprofilattiche più rigorose previste per le malattie di categoria A non esclude una verifica cautelare della riferibilità concreta del focolaio agli animali destinatari della misura e della proporzionalità dell’abbattimento rispetto al rischio di diffusione della malattia.
- Quando l’abbattimento viene sospeso in ragione dell’assenza di positività, la tutela cautelare può essere accompagnata dall’obbligo del privato di adottare le precauzioni sanitarie prescritte e dall’obbligo dell’autorità sanitaria di effettuare monitoraggi ed esami periodici, salva l’adozione di nuove misure in caso di successiva positività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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